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Consultazione 2026/60: Ratifica e attuazione dell’Accordo internazionale nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (Accordo per la protezione dell’alto mare) · 60 pagine
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Accordo, nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdi- zione nazionale
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b) la creazione e lo sviluppo della capacità delle parti, soprattutto degli Stati in via di sviluppo, in particolare i paesi meno sviluppati, i paesi in via di sviluppo senza sbocco sul mare, gli Stati geograficamente svantaggiati, i piccoli Stati insulari in via di sviluppo, gli Stati costieri africani, gli Stati-arcipelago e i paesi in via di sviluppo a reddito medio, nell’intraprendere attività relative alle risorse genetiche marine e alle informazioni digitali sul sequenziamento di tali risorse genetiche delle zone non soggette a giurisdizione nazionale;
c) la generazione di conoscenze, la comprensione scientifica e l’innovazione tec- nologica, anche attraverso lo sviluppo e lo svolgimento della ricerca scienti- fica marina, quali contributi fondamentali all’attuazione del presente accordo;
d) lo sviluppo e il trasferimento di tecnologia marina conformemente al presente accordo.
Art. 10 Applicazione
1. Le disposizioni del presente accordo si applicano alle attività relative alle risorse genetiche marine e alle informazioni digitali sul sequenziamento di tali risorse gene- tiche delle zone non soggette a giurisdizione nazionale raccolte e generate dopo l’en- trata in vigore del presente accordo per la parte contraente interessata. L’applicazione delle disposizioni del presente accordo si estende all’utilizzo delle risorse genetiche marine e delle informazioni digitali sul sequenziamento di tali risorse delle zone non soggette a giurisdizione nazionale raccolte o generate prima della loro entrata in vi- gore, a meno che una parte non presenti un’eccezione scritta ai sensi dell’articolo 70 al momento della firma, della ratifica, dell’approvazione, dell’accettazione del pre- sente accordo o dell’adesione ad esso.
2. Le disposizioni della presente parte non si applicano:
a) alle attività di pesca disciplinate dal diritto internazionale pertinente e alle at- tività connesse alla pesca; o
b) ai pesci o altre risorse marine vive che sono stati notoriamente catturati nel corso di attività di pesca o connesse alla pesca in zone non soggette a giuri- sdizione nazionale, tranne nei casi in cui tali pesci o risorse rientrino nel re- gime di utilizzo stabilito dalla presente parte.
3. Gli obblighi della presente parte non si applicano alle attività militari di una parte contraente, comprese le attività militari di navi e aeromobili di Stato utilizzati per servizi non commerciali. Gli obblighi di cui alla presente parte relativi all’utilizzo delle risorse genetiche marine e delle informazioni digitali sul sequenziamento di tali risorse delle zone non soggette a giurisdizione nazionale si applicano alle attività non militari di una parte contraente.