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Consultazione 2026/60: Ratifica e attuazione dell’Accordo internazionale nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (Accordo per la protezione dell’alto mare) · 60 pagine
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Accordo, nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdi- zione nazionale
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k) il rispetto, la promozione e la considerazione dei rispettivi obblighi, se del caso, relativi ai diritti delle popolazioni autoctone o, ove opportuno, delle co- munità locali al momento di adottare misure volte ad assicurare la conserva- zione e l’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale;
l) l’astensione dal trasferire, direttamente o indirettamente, danni o pericoli da una zona ad un’altra e dal trasformare un tipo di inquinamento in un altro nel momento in cui si adottano misure volte a prevenire, ridurre e controllare l’in- quinamento dell’ambiente marino;
m) il pieno riconoscimento delle situazioni particolari dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo e dei paesi meno sviluppati;
n) il riconoscimento delle esigenze e degli interessi specifici dei paesi in via di sviluppo senza sbocco sul mare.
Art. 8 Cooperazione internazionale
1. Le parti cooperano nell’ambito del presente accordo per la conservazione e l’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale, anche rafforzando e intensificando la cooperazione con gli strumenti e i quadri giuri- dici pertinenti e con gli organismi mondiali, regionali, subregionali e settoriali com- petenti e promuovendola tra tali strumenti, quadri e organismi ai fini del consegui- mento degli obiettivi del presente accordo.
2. Le parti si adoperano per promuovere, se del caso, gli obiettivi del presente accordo quando partecipano al processo decisionale nell’ambito di altri strumenti e quadri giu- ridici o organismi mondiali, regionali, subregionali o settoriali competenti.
3. Le parti promuovono la cooperazione internazionale nella ricerca scientifica ma- rina e nello sviluppo e nel trasferimento di tecnologia marina in linea con la Conven- zione e a sostegno degli obiettivi del presente accordo.
Parte 2: Risorse genetiche marine, compresa la giusta ed equa ripartizione dei benefici
Art. 9 Obiettivi
La presente parte si prefigge:
a) una giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalle attività relative alle risorse genetiche marine e alle informazioni digitali sul sequenziamento di tali risorse genetiche delle zone non soggette a giurisdizione nazionale ai fini della conservazione e dell’uso sostenibile della biodiversità marina di tali zone;