Progetto

Consultazione 2026/60: Ratifica e attuazione dell’Accordo internazionale nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (Accordo per la protezione dell’alto mare) · 60 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 4Fedlex · Progetto

Accordo, nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdi- zione nazionale

«%ASFF_YYYY_ID»

11. «parte»: uno Stato o un’organizzazione d’integrazione economica regionale che abbia accettato di essere vincolato/a dal presente accordo e per cui l’accordo è in vi- gore;

12. «organizzazione d’integrazione economica regionale»: qualsiasi organizzazione costituita da Stati sovrani di una determinata regione alla quale gli Stati membri ab- biano conferito competenze nelle materie disciplinate dal presente accordo e che sia stata debitamente autorizzata, conformemente alle proprie procedure interne, a fir- mare, ratificare, approvare o accettare il presente accordo, o ad aderirvi;

13. «uso sostenibile»: l’utilizzo di componenti di biodiversità secondo modalità e a una frequenza non in grado di causare, nel lungo periodo, un declino della biodiver- sità, mantenendone la capacità di far fronte alle necessità e alle aspirazioni delle ge- nerazioni attuali e future.

14. «uso delle risorse genetiche marine»: le attività di ricerca e sviluppo sulla com- posizione genetica e/o biochimica delle risorse genetiche marine, anche attraverso l’applicazione della biotecnologia quale definita all’articolo 3.

Art. 2 Obiettivo generale

L’obiettivo del presente accordo è garantire la conservazione e l’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale, nell’immediato e a lungo termine, attraverso l’attuazione efficace delle disposizioni pertinenti della Convenzione e l’ulteriore cooperazione e coordinamento a livello internazionale.

Art. 3 Ambito di applicazione

Il presente accordo si applica alle zone non soggette a giurisdizione nazionale.

Art. 4 Eccezioni

Il presente accordo non si applica alle navi da guerra, agli aeromobili militari o alle navi ausiliarie. Fatta eccezione per la parte II, il presente accordo non si applica ad altre navi o aeromobili di proprietà dello Stato o da esso condotti e impiegati, all’epoca in questione, esclusivamente per fini governativi non commerciali. Ogni parte adotta tuttavia misure opportune, che non compromettano le attività o le capacità operative di tali navi o aeromobili di Stato, per garantire che essi agiscano in maniera coerente con il presente accordo, per quanto possibile e ragionevole.

Art. 5 Relazioni tra il presente accordo e la Convenzione, gli strumenti e i

quadri giuridici pertinenti e gli organismi mondiali, regionali,

subregionali e settoriali competenti

1. Il presente accordo è interpretato e applicato nell’ambito della Convenzione e in modo coerente con essa. Nessuna disposizione del presente accordo pregiudica i di- ritti, la giurisdizione e i doveri degli Stati ai sensi della Convenzione, anche per quanto