Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/60: Ratifica e attuazione dell’Accordo internazionale nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (Accordo per la protezione dell’alto mare) · 62 pagine

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condizioni quadro chiare per l’utilizzo delle RGM delle zone non soggette a giurisdizione nazionale e delle IDS di tali RGM. Norme uniformi per la notifica e la ripartizione dei benefici potrebbero agevolare le attività di ricerca perché riducono le incertezze normative. L’attuazione promuove inoltre l’integrazione internazionale e lo scambio di conoscenze tra i ricercatori svizzeri e i loro colleghi internazionali.

Le disposizioni concernenti l’EIA e le misure di gestione ambientale delle attività possono portare allo sviluppo di nuove tecnologie più sostenibili.

Tuttavia, gli incentivi diretti all’innovazione sono limitati. L’attuazione non comporta automaticamente una maggiore quantità di attività di ricerca o progressi tecnologici, ma garantisce soprattutto che le imprese svizzere possano partecipare a progetti di innovazione basati su RGM e IDS alle stesse condizioni della concorrenza internazionale e che debbano rispettare gli stessi requisiti in materia di EIA. Non ci si deve necessariamente attendere che la regolamentazione imprima una spinta all’innovazione.

6.4 Ripercussioni sull’ambiente

L’attuazione dell’Accordo per la protezione dell’alto mare migliora la governance, finora lacunosa, delle aree marine non soggette a giurisdizione nazionale. Ciò migliora la protezione dei mari e l’uso sostenibile delle risorse marine, contrastando la perdita di biodiversità marina e favorendo la produttività e la capacità dei mari di assorbire CO2. L’attuazione dell’Accordo produce perciò importanti ripercussioni nei settori della biodiversità, dei cambiamenti climatici e della perdita di basi alimentari marine. Questi effetti positivi sull’ambiente (p. es. la biodiversità marina e la produttività o la capacità dei mari di assorbire CO2) derivanti dall’attuazione internazionale dell’Accordo per la protezione dell’alto mare vanno anche a beneficio dell’ambiente svizzero. Tuttavia, l’attuazione dell’Accordo da parte della sola Svizzera non avrebbe nessuna ripercussione diretta o significativa in via indiretta sull’ambiente della Svizzera. Non vi sono effetti considerevoli sulle emissioni nazionali di gas a effetto serra o sul raggiungimento degli obiettivi climatici svizzeri, poiché la regolamentazione si concentra sulle aree marittime internazionali. Allo stesso modo non vi sono ripercussioni per la biodiversità, le risorse naturali (come acqua, suolo e fattori biotici) e beni da proteggere come la sicurezza delle persone o dei beni materiali.

6.5 Altre ripercussioni rilevanti

6.5.1 Società

L’attuazione dell’Accordo per la protezione dell’alto mare da parte della Svizzera non produce ripercussioni dirette sull’uguaglianza, le pari opportunità o l’equità intergenerazionale in Svizzera, poiché la regolamentazione non contiene disposizioni corrispondenti che debbano essere attuate in Svizzera.

6.5.2 Salute

L’attuazione dell’Accordo per la protezione dell’alto mare da parte della Svizzera non ha alcun impatto diretto o indiretto sulla salute della popolazione svizzera, poiché si riferisce principalmente alle aree marittime internazionali.