Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/60: Ratifica e attuazione dell’Accordo internazionale nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (Accordo per la protezione dell’alto mare) · 62 pagine
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6.5.3 Regioni
L’attuazione dell’Accordo per la protezione dell’alto mare riguarda soprattutto le imprese dei settori biotecnologico, farmaceutico e della ricerca, nonché l’industria marittima, che si trovano fortemente concentrate nei centri urbani e negli agglomerati (p. es. Basilea, Zurigo e Ginevra).
6.5.4 Estero
Sotto il profilo ambientale, l’attuazione dell’Accordo per la protezione dell’alto mare favorisce la conservazione e la promozione della biodiversità marina.
In termini di economia, l’attuazione dell’Accordo favorisce rendimenti stabili dalla pesca e la riduzione dei costi dovuti a eventi ambientali.
Per quanto riguarda la società, va notato che l’attuazione dell’Accordo garantisce anche a lungo termine l’accesso alle risorse marine per i Paesi senza sbocco sul mare e quelli in via di sviluppo. A ciò si aggiunge un miglioramento della sicurezza alimentare. I benefici ottenuti dalle RGM delle zone non soggette a giurisdizione nazionale e dalle IDS di tali RGM sono distribuiti equamente e anche i Paesi in via di sviluppo possono trarne vantaggio. I conflitti per le risorse dell’alto mare sono ridotti e la promozione dello spazio vitale riduce anche la pressione migratoria.
7 Aspetti giuridici
7.1 Costituzionalità
Secondo l’articolo 54 capoverso 1 Cost. gli affari esteri competono alla Confederazione. Secondo l’articolo 184 capoverso 2 Cost., spetta al Consiglio federale firmare e ratificare i trattati. Secondo l’articolo 166 capoverso 2 Cost., l’Assemblea federale approva i trattati, ad eccezione di quelli la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale sulla base di una legge o di un trattato o che hanno portata limitata (cfr. anche art. 7a cpv. 1 e 2 LOGA). Nel caso in esame non esistono né una legge né un trattato che deleghino al Consiglio federale la competenza di concludere accordi internazionali come l’Accordo per la protezione dell’alto mare, il quale peraltro non è di portata limitata (cfr. anche art. 7a cpv. 3 e 4 LOGA). L’approvazione di questo Accordo compete allora al Parlamento (art. 166 cpv. 2 Cost.). La decisione relativa alla ratifica dell’Accordo sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d cpv. 3 Cost.).
La Confederazione dispone di ampia competenza legislativa in materia di protezione dell’ambiente e della natura ed emana prescrizioni sulla protezione dell’uomo e del suo ambiente naturale da effetti nocivi o molesti (art. 74 cpv. 1 Cost.) nonché a tutela della fauna e della flora e a salvaguardia dei loro spazi vitali nella loro molteplicità naturale (art. 78 cpv. 4 Cost.). Secondo l’articolo 54 capoverso 2 Cost., la Confederazione si adopera per salvaguardare le basi naturali della vita, in particolare anche nell’ambito di trattati internazionali. Con l’Accordo per la protezione dell’alto mare, la Confederazione consegue questo obiettivo di politica estera. L’obiettivo dell’Accordo è di conservare la biodiversità marina e garantirne l’uso sostenibile nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale. Per la legislazione nazionale, la Confederazione può fare riferimento all’articolo 54 capoverso 2 Cost. per le misure