Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/64: Progetto per soddisfare le esigenze di mobilità sulla base di tutti i vettori di trasporto: Trasporti ’45 · 148 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 89Fedlex · Rapporto esplicativo

messaggio concernente il limite di spesa per le strade nazionali per il periodo 2024– 2027, la Fase di potenziamento 2023 delle strade nazionali, il credito d’impegno e la modifica del decreto federale concernente la rete delle strade nazionali.

Art. 3

Conformemente all’articolo 163 capoverso 2 Cost., il decreto in questione non sottostà a referendum.

4.3 Programma Traffico d’agglomerato

4.3.1 Decreto federale sui crediti d’impegno a partire dal 2028 per i contributi destinati a mi sure nel quadro del programma Traffico d’agglomerato

Il decreto federale autorizza i crediti d’impegno a partire dal 2028 per i contributi desti- nati a misure nel quadro del PTA; inoltre determina quali città e agglomerati hanno diritto a un cofinanziamento con l’aliquota di contribuzione e il contributo massimo della Confederazione per gli investimenti nelle infrastrutture di trasporto nel quadro del PTA di quinta generazione. Il Consiglio federale è autorizzato ad aumentare i crediti d’impe- gno per l’ammontare dell’IVA e del rincaro.

I costi totali, inclusi IVA e rincaro, ammonteranno presumibilmente a 1312 milioni di franchi.

Per le misure finanziate in via forfetaria secondo l’articolo 21a OUMin, il Parlamento approva un importo massimo forfetario sotto forma di credito d’impegno, comprendente l’IVA e il rincaro.

I programmi d’agglomerato cofinanziati dalla Confederazione, le rispettive aliquote di contribuzione e il contributo massimo per ogni programma destinato alle misure di cui all’articolo 21 OUMin (prezzi ad aprile 2024, IVA e rincaro escl.) e alle misure di cui all’articolo 21a OUMin (contributo massimo) sono stabiliti nell’allegato del decreto fe- derale.

L’aliquota di contribuzione si applica anche alle singole misure e ai pacchetti di misure. Il contributo massimo fissato per ogni misura non può essere superato (v. liste A nell’al- legato). Eventuali costi aggiuntivi sono a carico degli enti responsabili dei programmi d’agglomerato.

In quanto decreto federale semplice, il decreto di finanziamento non sottostà a referen- dum (art. 163 cpv. 2 Cost. nonché art. 141 cpv. 1 lett. c e viceversa e art. 163 cpv. 2 Cost. e art. 25 cpv. 2 della legge del 13 dic. 200235 sul Parlamento).

4.3.2 Decreto federale su un credito aggiuntivo per un contributo destinato alla misura «Gal leria Moscia-Acapulco», compresa la misura di accompagnamento «Riqualifica della li toranea (tratto Ascona–Brissago)», nel quadro del programma Traffico d’agglomerato

Per la «Galleria Moscia-Acapulco», compresa la misura di accompagnamento «Riqua- lifica della litoranea (tratto Ascona–Brissago)», sarà concesso un credito aggiuntivo di

35 RS 171.10