Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/64: Progetto per soddisfare le esigenze di mobilità sulla base di tutti i vettori di trasporto: Trasporti ’45 · 148 pagine
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4.2.3 Decreto concernente la rete stradale
Nel decreto federale del 21 giugno 1960 concernente la rete stradale nazionale (de- creto concernente la rete stradale) il Parlamento stabilisce i collegamenti viari di rile- vanza generale per la Svizzera. Sulla base dell’approfondita verifica dei progetti del PROSTRA Strade nazionali effettuata dall’USTRA e in accordo con le conclusioni tratte dal PFZ, il Consiglio federale propone di escludere i seguenti tratti dalla rete stradale nazionale.
Tabella 24 Modifica del decreto concernente la rete stradale
Cantone Tratti Nell’attuale decreto concernente la Adeguamento rete stradale
Vaud Aubonne/Morges (Ovest)–Villars- Cl. 1 Aubonne /Morges (Ovest)–Villars- Cl. 1
Ste-Croix Ste-Croix
Zurigo Seebach/Zurigo Nord–Brüttisel- Cl. 1 Seebach/Zurigo Nord–Brüttisel- Cl. 1
len/Effretikon len/Effretikon
Tra il 2010 e il 2013 sono stati effettuati studi preliminari per la circonvallazione di Mor- ges. Dagli approfondimenti è emerso che nessuna delle varianti rappresenta una solu- zione soddisfacente per tutti. Inoltre, il progetto causa costi molto elevati, pari a circa 3660 milioni di franchi. I lavori svolti finora sull’autostrada della Glattal di Zurigo dimo- strano che il nuovo tratto autostradale è ormai difficilmente integrabile nella rete stra- dale nazionale esistente, già di per sé molto complessa. Inoltre, con costi stimati di circa 3930 milioni di franchi, il progetto non sarà finanziabile nel prossimo futuro.
Sia a Morges che nella Glattal i previsti problemi autostradali possono essere risolti adeguatamente tramite misure operative e il previsto potenziamento delle capacità della rete ferroviaria e del traffico d’agglomerato (v. cap. 3.4). A seguito della rinuncia definitiva ai due progetti, i collegamenti dovranno essere esclusi dal decreto federale concernente la rete stradale nazionale.
4.2.4 Decreto federale che approva il limite di spesa per l’esercizio, la manutenzione e la si stemazione intesa come interventi di adeguamento delle strade nazionali per il periodo 2028–2031
Art. 1
Al fine di garantire l’esercizio, la manutenzione e la sistemazione intesa come interventi di adeguamento delle strade nazionali, per il periodo 2028–2031 viene proposto un limite di spesa di 9460 milioni di franchi.
Art. 2
Il calcolo del limite di spesa si fonda su un andamento del rincaro a partire dal 2028 conforme alle previsioni di dicembre 2025 relative all’indice svizzero dei prezzi al con- sumo. L’andamento del rincaro per il 2026 e il 2027 corrisponde a quello riportato nel