Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/71: Politica agricola 2030+ · 131 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 40Fedlex · Rapporto esplicativo
Le disposizioni vigenti agli articoli 8 e 9 sanciscono le misure di solidarietà delle organizzazioni di categoria e delle organizzazioni dei produttori nonché la possibilità di estenderle ai non membri. Inoltre, ai sensi dell’articolo 37, il Consiglio federale può conferire obbligatorietà generale ai contratti standard nel settore lattiero. Infine, gli articoli 6a e 6b prevedono una collaborazione con l’economia privata attraverso convenzioni sugli obiettivi. La normativa vigente contempla quindi una regolamentazione mediante ordinanza (art. 9) o la dichiarazione di obbligatorietà generale (art. 37, decisione del Consiglio federale). In entrambi i casi, la categoria deve richiederne l’applicazione e presentare una domanda al Consiglio federale. Tuttavia, questi articoli vigenti non disciplinano ancora la collaborazione con tutti gli attori della filiera agroalimentare, né la procedura da seguire se gli obiettivi non sembrano raggiungibili, senza una richiesta da parte della categoria.
Nuova normativa proposta
Il Consiglio federale ha proposto di accogliere le due mozioni precedentemente menzionate. All’articolo 6c LAgr viene introdotto un principio di collaborazione con gli attori della filiera agroalimentare, che fa riferimento in primo luogo a convenzioni sugli obiettivi. Questo permette di disporre di una fase iniziale impostata sulla responsabilità individuale alla quale segue eventualmente l’adozione di eventuali misure da parte del Consiglio federale in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi.
Le convenzioni improntate al partenariato tra lo Stato e gli attori dell’economia sono uno strumento a impatto relativamente basso. In altri settori politici (legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) si sono dimostrate un utile complemento agli strumenti esistenti per adempiere meglio il mandato costituzionale o per migliorare l’esecuzione della legge. Le convenzioni consentono di evitare di dover emanare una norma di legge per una determinata fattispecie17.
Il nuovo articolo 6c LAgr sulla collaborazione con gli attori dell’agricoltura e della filiera alimentare, ispirandosi all'articolo 41a LPAmb, sancisce il principio della collaborazione conformemente allo scopo della LAgr. Stabilisce che la Confederazione, prima di elaborare una normativa, può fissare obiettivi e termini in dichiarazioni d’intenti o convenzioni; inoltre, indica i provvedimenti che possono essere presi se gli obiettivi non sembrano raggiungibili. In tal caso, in una prima fase si può valutare la possibilità di conferire obbligatorietà generale ai contenuti delle dichiarazioni d’intenti o delle convenzioni. L’obiettivo è contrastare eventuali comportamenti opportunistici di chi beneficia delle misure senza contribuirvi. Una dichiarazione di obbligatorietà generale è possibile soltanto se il contenuto della convenzione non è in contraddizione con il diritto vigente, incluso quello internazionale, segnatamente in ambito commerciale. Qualora ciò si rivelasse inopportuno o inefficace, si cerca una soluzione attraverso l’ordinaria procedura legislativa.
La collaborazione con l’economia rafforza la comunicazione tra gli attori lungo la catena del valore, contribuendo a migliorare la sicurezza della pianificazione per gli attori e l’efficienza della catena del valore. Le convenzioni sugli obiettivi possono quindi avere un effetto positivo indiretto su obiettivi superiori quali le prospettive economiche della catena del valore. Grazie ai loro obiettivi, singole convenzioni specifiche possono concorrere direttamente al raggiungimento di obiettivi ecologici (p.es. protezione delle colture, riduzione delle emissioni di GES dell’agricoltura).
➔ Articolo 6c
3.1.2 Produzione e smercio (Titolo secondo LAgr)
3.1.2.1 Prezzi indicativi e misure di solidarietà
Normativa vigente e necessità di intervento
La LAgr contempla diversi provvedimenti volti a rafforzare la posizione dei produttori nella catena del valore. Le organizzazioni di categoria e le organizzazioni dei produttori hanno già la possibilità di fissare prezzi indicativi in virtù del vigente articolo 8a. Le relative convenzioni tra i partner di una categoria non sottostanno quindi alle disposizioni della legislazione sui cartelli relative agli accordi in materia di concorrenza. I prezzi indicativi costituiscono un punto di riferimento per le trattative sui prezzi tra i diversi livelli della catena del valore. Consentono altresì di segnalare l'andamento atteso della domanda e
17 In analogia: VUR 1997: Branchenvereinbarungen – Ein Beispiel aus der Praxis