Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/71: Politica agricola 2030+ · 131 pagine
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tica della sicurezza alimentare e della riduzione dell’impronta ecologica a lungo termine. Le misure contribuiscono altresì a migliorare la sostenibilità economica e sociale del settore nonché a colmare le lacune dal profilo degli obiettivi ambientali. Il potenziamento della formazione e della consulenza, infine, aiuta gli agricoltori ad agire in maniera responsabile.
(4) Promuovere la sostenibilità della catena del valore
Per la sicurezza alimentare e la riduzione dell’impronta ecologica sono importanti anche altri settori politici che hanno un impatto sul consumo. Tra questi rientrano, in particolare, la Strategia nutrizionale 2025-2032 del Dipartimento federale dell’interno (DFI) e il Piano d’azione contro lo spreco alimentare del Consiglio federale. A corredo di queste misure occorre rafforzare il contributo della politica agricola puntando in particolare su una maggiore responsabilità di tutti gli attori della catena del valore e dei consumatori.
Principali proposte di modifica della legislazione
Legge sull’agricoltura (LAgr)
Titolo primo: Principi generali
− Convenzioni sugli obiettivi con il commercio al dettaglio: la Confederazione può collaborare con
l’economia privata nonché promuovere l’elaborazione e l’esecuzione di convenzioni sugli obiettivi. Inoltre, laddove le misure non si rivelino sufficientemente efficaci, a determinate condizioni può conferire obbligatorietà generale alle misure o può prendere provvedimenti propri.
Titolo secondo: Condizioni quadro per la produzione e lo smercio
− Prezzi indicativi: le organizzazioni di categoria e le organizzazioni dei produttori sono tenute a noti-
ficare a un servizio neutrale il metodo di calcolo dei prezzi indicativi e i prezzi indicativi fissati.
− Misure di solidarietà: le misure di solidarietà attuate dalle organizzazioni di categoria e dalle orga-
nizzazioni dei produttori possono essere estese ai non membri già nel caso in cui sia probabile che la mancata partecipazione di questi ultimi possa compromettere l'efficacia delle misure stesse.
− Contratti standard: su richiesta di un’organizzazione di categoria, a determinate condizioni il Consi-
glio federale può estendere l’obbligo di applicare un contratto standard a tutti gli attori interessati. − Promozione dello smercio: è introdotta la possibilità di sostenere anche progetti di comunicazione
di Città e Comuni svizzeri tesi a promuovere un’alimentazione equilibrata basata su prodotti regionali (qualità, prossimità). Questi progetti vanno attuati in collaborazione con organizzazioni dei produttori regionali.
− Osservazione del mercato: l’osservazione del mercato viene potenziata in termini di ampiezza e di
profondità (p.es. con dati sui prezzi dei mezzi di produzione e includendo il livello della catena del valore «trasformazione e commercio»). Vanno rilevati e pubblicati anche dati sull’effetto in termini di creazione di valore per determinati comparti di mercato nei singoli livelli della catena del valore.
− Conformemente al mandato della Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio nazionale
(CET-N), nel quadro della presente consultazione sulla PA30+ vengono presentate anche altre sue proposte in relazione all’attuazione dell’iniziativa parlamentare (Iv.Pa.) 22.477 sui temi «solidarietà», «prezzi indicativi», prezzi inferiori ai prezzi di costo» e «osservazione del mercato».
− Supplemento per il latte trasformato in formaggio e supplemento per il foraggiamento senza insilati:
il supplemento per il latte trasformato in formaggio viene aumentato di 2 centesimi il chilogrammo, quello per il foraggiamento senza insilati di 1 centesimo il chilogrammo.
− Prezzo di riferimento del latte commerciale trasformato in formaggio: i valorizzatori del latte che
pagano un prezzo inferiore a quello di riferimento, il quale è in linea con il prezzo del latte dell’UE, devono versare una tassa, il cui importo massimo corrisponde a quello del supplemento per il latte trasformato in formaggio.
− Colture vegetali destinate all’alimentazione umana diretta: i contributi per singole colture vengono
aumentati ed estesi a colture supplementari. Per questo non è necessaria alcuna modifica di legge.