Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/8: Legge federale che riforma il Ministero pubblico della Confederazione e la sua autorità di vigilanza e modifica la giurisdizione federale · 64 pagine

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Secondo la giurisprudenza costante del Tribunale penale federale, l’istanza deve essere presentata, in via di principio, entro 10 giorni. Si tratta del termine che vale per la presentazione di un reclamo (art. 396 cpv. 1 CPP). È possibile derogare a tale termine solo in circostanze particolari, che il richiedente deve specificare136. Secondo la giurisprudenza costante del Tribunale penale federale, tale è il caso, ad esempio, quando il parere scritto del Cantone richiedente lascia ancora margini di negoziazione, quando il caso richiede ulteriori approfondimenti perché i fatti mancano ancora di chiarezza, oppure quando, entro il termine previsto, vengono alla luce nuovi elementi che influenzano in modo determinante la valutazione della questione del foro137. Il termine di 10 giorni intende evitare inutili ritardi nelle questioni relative al foro ma non ha lo scopo di impedire il proseguimento delle negoziazioni in corso, in particolare se ci sono nuovi riscontri o ulteriori denunce138.

Per garantire la certezza del diritto, il progetto inserisce pertanto nel capoverso 2 il termine concreto di 10 giorni, esplicitando anche nella legge la possibilità di derogarvi soltanto in presenza delle condizioni sopra indicate. Secondo la giurisprudenza costante del Tribunale penale federale, il termine di 10 giorni decorre dal momento in cui perviene il parere negativo del Cantone interpellato, vale a dire una volta concluso lo scambio di pareri139. Per motivi di chiarezza, ciò andrà sancito esplicitamente nella legge.

Nella prassi, diversamente da quanto previsto dal capoverso 2, non è necessariamente il Cantone che si è occupato per primo della causa a deferirla al Tribunale penale federale per decisione. Ogni Cantone che conduce un procedimento penale la cui competenza è litigiosa e che non è riuscito ad accordarsi con l'altro Cantone o gli altri Cantoni in merito alla competenza, può adire il Tribunale penale federale, anche qualora sia stato l’ultimo ad avviare il procedimento penale. Il testo del capoverso 2 viene adeguato a tale prassi.

Nei nuovi capoversi 2bise 2tervengono definiti i requisiti essenziali relativi alla forma e al contenuto dell’istanza ai sensi del capoverso 2. Tali requisiti si basano sulla giurisprudenza costante del Tribunale penale federale. Quindi la domanda deve essere motivata e va redatta in modo tale che il Tribunale penale federale, senza dover esaminare gli atti cantonali, possa ricavare dalla stessa i fatti essenziali e necessari per determinare il foro140. Inoltre, all’istanza andranno allegati gli atti essenziali ai fini della decisione sul foro. Essa dovrà essere dunque documentata in modo completo, in

136 Decisioni del Tribunale penale federale, ad es., del 15 lug. 2011, BG.2011.17 consid. 2.1, del 17 giu. 2011, BG.2011.7 consid. 2.2, del 7 nov. 2024. BG.2024.29, consid. 1.1, del

19 lug. 2024, BG.2024.26, consid. 1.1.

137 Decisioni del Tribunale penale federale del 30 lug. 2024, BG.2024/21 consid. 1.1; del

27 giu. 2012, BG.2012/20 consid. 1.3.

138 Decisione del Tribunale penale federale del 10 feb. 2016, BG.2015/46 consid. 1.3.

139 Decisioni del Tribunale penale federale del 18 ott. 2011, BG.2011.34 consid. 1.4; del

27 giu. 2012, BG.2012.20 consid. 1.3; dell’11 gen. 2013 BG.2012.50 consid. 1.3; del

30 lug. 2024 BG.2024.21 consid. 1.3; Andreas Baumgartner, Zuständigkeit im Strafverfahren, pag. 493 seg.

140 L’istanza deve illustrare, in modo sintetico ma esauriente, quali fatti punibili siano contestati all’imputato, quando e dove siano stati commessi e, se del caso, dove si sia verificato il risultato del reato, come debbano essere valutati dal punto di vista giuridico i reati che risultano dagli atti e quali atti di perseguimento concreti siano stati intrapresi da quali autorità e quando.