Progetto posto in consultazione O del DATEC

Consultazione 2026/80: Modifica dell’ordinanza sulle norme della circolazione stradale e dell’ordinanza sull’ammissione alla circolazione, nonché emanazione di un’ordinanza dipartimentale sul disciplinamento uniforme della scorta privata ai trasporti eccezionali · 13 pagine

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Ordinanza STE «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 12 Verbale di viaggio

1Gli addetti alla scorta devono tenere un verbale di viaggio secondo il modello di cui all’allegato 2.

2I verbali di viaggio devono essere conservati per cinque anni.

Art. 13 Notifica di partenza e transito

1Gli addetti alla scorta devono segnalare telefonicamente la partenza del trasporto eccezionale e l’entrata in un territorio cantonale o urbano alla competente centrale di monitoraggio del traffico o d’intervento con almeno 15 minuti di preavviso.

2L’uscita dal territorio cantonale o urbano interessato e il termine del trasporto non devono essere segnalati alla competente centrale di monitoraggio del traffico o d’in- tervento.

Art. 14 Coordinamento dei trasporti eccezionali

1Se all’interno di un Cantone sono effettuati più trasporti eccezionali contemporanea- mente, la competente centrale di monitoraggio del traffico o d’intervento deve infor- mare gli addetti alla scorta interessati e fornire loro i dati di contatto degli altri addetti.

2Gli addetti alla scorta interessati devono accordarsi in merito a itinerari e orari.

Art. 15 Incidenti stradali e danni materiali

1Se durante il trasporto eccezionale si verificano incidenti o danni materiali, l’addetto alla scorta deve immediatamente segnalarlo alla competente centrale di monitoraggio del traffico o d’intervento.

2In caso di incidenti stradali l’addetto alla scorta deve mettere in sicurezza il luogo dell’incidente e avviare immediatamente le misure di sicurezza necessarie.

Art. 16 Anomalie durante il servizio di scorta

In caso di anomalie durante il servizio di scorta deve essere immediatamente infor- mata la centrale di monitoraggio del traffico o d’intervento competente.

Art. 17 Rispetto delle condizioni di autorizzazione

Gli addetti alla scorta sono responsabili della circolazione del veicolo o trasporto ec- cezionale nel rispetto delle condizioni di autorizzazione.

Art. 18 Itinerario

1Gli addetti alla scorta sono responsabili della circolazione del veicolo o trasporto eccezionale sull’itinerario stabilito dall’autorità di rilascio dei permessi.