Progetto posto in consultazione O del DATEC
Consultazione 2026/80: Modifica dell’ordinanza sulle norme della circolazione stradale e dell’ordinanza sull’ammissione alla circolazione, nonché emanazione di un’ordinanza dipartimentale sul disciplinamento uniforme della scorta privata ai trasporti eccezionali · 13 pagine
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Ordinanza STE «%ASFF_YYYY_ID»
2Se l’itinerario stabilito non è transitabile a causa di circostanze intervenute improv- visamente, l’addetto alla scorta può deviare il trasporto eccezionale su un percorso alternativo alle condizioni di cui al capoverso 3.
3Le deviazioni dall’itinerario autorizzato devono essere previamente comunicate all’autorità di rilascio dei permessi o, se non raggiungibile, alla competente centrale di monitoraggio del traffico o d’intervento. Per circolare sul percorso alternativo pre- visto si deve richiedere il consenso dell’autorità di rilascio dei permessi oppure della competente centrale di monitoraggio del traffico o d’intervento.
Art. 19 Segnalazioni
1Gli addetti alla scorta sono autorizzati, nell’esercizio delle loro funzioni, a impartire segnali manuali e istruzioni agli utenti della strada (art. 67 cpv. 1 lett. i OSStr).
2È vietato accendere o spegnere impianti di segnali luminosi.
Art. 20 Rimozione di parti dell’infrastruttura stradale
Gli addetti alla scorta possono rimuovere parti dell’infrastruttura stradale se necessa- rio per il transito del trasporto eccezionale. Devono reinstallare gli elementi rimossi immediatamente dopo il passaggio. Se non è possibile ripristinare lo stato originario, lo si deve comunicare alla centrale di monitoraggio del traffico o d’intervento.
Art. 21 Ausiliari
1Se richiesto dalla sicurezza stradale, in particolare a causa delle dimensioni del tra- sporto, dell’itinerario o del potenziale di pericolo, gli addetti alla scorta devono ricor- rere ad ausiliari. Questi ultimi non devono necessariamente possedere un’abilitazione STE.
2Se si ricorre ad ausiliari in possesso dell’abilitazione STE, deve essere definito l’ad- detto alla scorta responsabile.
3Gli ausiliari devono essere istruiti dall’addetto alla scorta.
Art. 22 Convogli
1In caso di convogli sono necessari almeno un addetto alla scorta e un veicolo di scorta ogni tre veicoli di trasporti eccezionali.
2L’addetto alla scorta responsabile decide se ricorrere ad altri addetti o ausiliari ai sensi dell’articolo 21 in base alle circostanze concrete, ovvero in base a carico, dimen- sioni o itinerario.
3Restano riservate le disposizioni e istruzioni della competente autorità di polizia o di rilascio dei permessi relative al ricorso a ulteriori addetti alla scorta e ausiliari.