Progetto posto in consultazione O del DATEC
Consultazione 2026/80: Modifica dell’ordinanza sulle norme della circolazione stradale e dell’ordinanza sull’ammissione alla circolazione, nonché emanazione di un’ordinanza dipartimentale sul disciplinamento uniforme della scorta privata ai trasporti eccezionali · 13 pagine
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Ordinanza STE «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 23 Coinvolgimento della polizia
1Gli addetti alla scorta devono coinvolgere la polizia in un trasporto eccezionale se:
a. è richiesto dal permesso speciale per il trasporto;
b. si percorre un tratto di strada per il quale è richiesta la scorta della polizia (art. 24 cpv. 2);
c. lo richiedono i limiti definiti dai Cantoni per il trasporto (art. 24 cpv. 2);
d. sono attraversati particolari punti pericolosi;
e. è necessario a causa del potenziale di pericolo del carico, specialmente in caso di trasporti di Castor, o di manovre quali invasione della carreggiata op- posta su strade a grande capacità o velocità ridotta su strade a grande capa- cità.
2Gli addetti alla scorta possono richiedere l’assistenza della polizia a propria discre- zione.
3Nei casi in cui è coinvolta la polizia l’addetto alla scorta ne richiede autonomamente e tempestivamente l’assistenza presso la competente centrale di monitoraggio del traf- fico o d’intervento.
4L’intervento della polizia può essere fatturato.
Sezione 5: Vigilanza ed esecuzione
Art. 24
1I Cantoni esercitano la vigilanza sull’attività degli addetti alla scorta. Possono dele- gare tale compito a organizzazioni intercantonali o a singoli Cantoni.
2I Cantoni possono definire ulteriori requisiti per i servizi di scorta effettuati sul loro territorio o su parti di esso. Possono stabilire condizioni speciali per determinati tratti o richiedere la scorta della polizia.
3I Cantoni predispongono un elenco consultabile pubblicamente contenente le condi- zioni ai sensi del capoverso 2.
Sezione 6: Disposizioni finali
Art. 25 Disposizioni transitorie
1Gli addetti alla scorta saranno riconosciuti in tutta la Svizzera, fatte salve le possibili riserve di cui all’articolo 3, entro il 1° gennaio 2029.