Progetto posto in consultazione O del DATEC

Consultazione 2026/80: Modifica dell’ordinanza sulle norme della circolazione stradale e dell’ordinanza sull’ammissione alla circolazione, nonché emanazione di un’ordinanza dipartimentale sul disciplinamento uniforme della scorta privata ai trasporti eccezionali · 13 pagine

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Ordinanza STE «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 23 Coinvolgimento della polizia

1Gli addetti alla scorta devono coinvolgere la polizia in un trasporto eccezionale se:

a. è richiesto dal permesso speciale per il trasporto;

b. si percorre un tratto di strada per il quale è richiesta la scorta della polizia (art. 24 cpv. 2);

c. lo richiedono i limiti definiti dai Cantoni per il trasporto (art. 24 cpv. 2);

d. sono attraversati particolari punti pericolosi;

e. è necessario a causa del potenziale di pericolo del carico, specialmente in caso di trasporti di Castor, o di manovre quali invasione della carreggiata op- posta su strade a grande capacità o velocità ridotta su strade a grande capa- cità.

2Gli addetti alla scorta possono richiedere l’assistenza della polizia a propria discre- zione.

3Nei casi in cui è coinvolta la polizia l’addetto alla scorta ne richiede autonomamente e tempestivamente l’assistenza presso la competente centrale di monitoraggio del traf- fico o d’intervento.

4L’intervento della polizia può essere fatturato.

Sezione 5: Vigilanza ed esecuzione

Art. 24

1I Cantoni esercitano la vigilanza sull’attività degli addetti alla scorta. Possono dele- gare tale compito a organizzazioni intercantonali o a singoli Cantoni.

2I Cantoni possono definire ulteriori requisiti per i servizi di scorta effettuati sul loro territorio o su parti di esso. Possono stabilire condizioni speciali per determinati tratti o richiedere la scorta della polizia.

3I Cantoni predispongono un elenco consultabile pubblicamente contenente le condi- zioni ai sensi del capoverso 2.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 25 Disposizioni transitorie

1Gli addetti alla scorta saranno riconosciuti in tutta la Svizzera, fatte salve le possibili riserve di cui all’articolo 3, entro il 1° gennaio 2029.