8.3.7.2 Inizio dei lavori in caso di trasformazione

Info IVA per settore 04 · Edilizia

In vigore · Stato dal 1 giugno 2014

AFC · Info IVA settore 04 · n. 8.3.7.2 · Italiano

In caso di trasformazione di costruzioni esistenti,è considerato inizio dei lavori l’effettivo inizio dei lavori di trasformazione (ad es. demolizione parziale). L’effettivo inizio dei lavori deve essere documentato in particolare per mezzo di contratti, rapporti di lavoro e fatture dell’impresa edile incaricata della trasformazione, o dei rapporti di lavoro in caso di lavori eseguiti in proprio, della notifica scritta dell’inizio dei lavori all’autorità competente in materia di licenza edilizia (se tale notifica è necessaria nel Cantone o Comune interessato) e/o dell’assicurazione costruzione (assicurazione responsabilità civile del committente e lavori di costruzione).

Non sono considerati come inizio dei lavori i lavori che servono solamente alla preparazione della trasformazione, quali ad esempio il deposito di materiale sul cantiere, lavori di progettazione o la posa di modine.

Cifra valida dal 1° luglio 2013 (riguardo alla validità →  cifre 8.1.2–8.1.2.4, Spiegazioni introduttive riguardanti la presente info IVA e Info IVA “Prassi dell'AFC: applicabilità temporale”., Spiegazioni introduttive riguardanti la presente info IVA e info IVA "Prassi dell'AFC: applicabilità temporale".