8.4.1.2 Deduzione dell’imposta precedente
Info IVA per settore 04 · Edilizia
In vigore · Stato dal 29 settembre 2025
AFC · Info IVA settore 04 · n. 8.4.1.2 · Italiano
In caso di edificazione o trasformazione di una costruzione e/o di un oggetto, il contribuente può procedere alla deduzione dell’imposta precedente per l’acquisto dei beni e delle prestazioni di servizi occorrenti già nella fase di pianificazione ed edificazione, sempreché realizzi la costruzione e/o l’oggetto allo scopo di effettuare prestazioni imponibili (vendita con opzione).
Se in seguito non opta od opta soltanto in misura minore per l’imposizione rispetto alla deduzione dell’imposta precedente fatta valere inizialmente, il contribuente deve correggere integralmente (ossia senza ammortamento; v. art. 69 cpv. 1 OIVA) l’imposta precedente fatta valere in eccedenza, poiché i beni e le prestazioni di servizi sono considerati non ancora utilizzati. Non sono tuttavia dovuti interessi di mora sull’imposta precedente fatta valere in eccedenza.
Se l’opzione per la vendita è esclusa in conformità dell’articolo 22 capoverso 2 LIVA (→ cifra 8.4.1.1), le spese sostenute per il conseguimento di tali prestazioni non legittimano la deduzione dell’imposta precedente. Se ha fatto valere una deduzione dell’imposta precedente, il contribuente deve correggerla integralmente mediante un rendiconto di correzione per ogni periodo di rendiconto. In tal caso oltre all’imposta (restituzione dell’imposta precedente fatta valere inizialmente) è dovuto anche un interesse di mora.
[Illustrazione: nell’originale] | Per quanto riguarda la ripartizione o l’attribuzione delle imposte precedenti (ad es. secondo il metodo dei tre vasi) e la necessaria correzione della deduzione dell’imposta in seguito all’utilizzazione dell’infrastruttura, si rimanda a quanto esposto alla cifra 8.4.3.2. |
[Illustrazione: nell’originale] | Per quanto riguarda la deduzione dell’imposta precedente relativa ai costi di demolizione e di smantellamento gravati d’imposta precedente si rimanda a quanto esposto alla cifra 8.7 segg. |
Modifica della prassi in seguito a una sentenza di un tribunale riguardante la prassi vigente dell’AFC (data di pubblicazione: 29.09.2025; riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).