8.7.2.1 Smantellamento da parte del proprietario precedente (senza o con passaggio di proprietà dopo lo smantellamento)
Info IVA per settore 04 · Edilizia
In vigore · Stato dal 29 settembre 2025
AFC · Info IVA settore 04 · n. 8.7.2.1 · Italiano
Se lo smantellamento dell’immobile è effettuato dal proprietario precedente, il diritto alla deduzione dell’imposta precedente gravante i costi di smantellamento dipende dalla precedente utilizzazione dell’immobile da parte del proprietario. Se prima dello smantellamento l’immobile è stato utilizzato in tutto o in parte per scopi imprenditoriali legittimanti la deduzione dell’imposta precedente, il proprietario può effettuare una deduzione totale o parziale sui costi di smantellamento gravati d’imposta precedente alle condizioni di cui all’articolo 28 LIVA.
Se ha utilizzato l’immobile esclusivamente per attività non legittimanti la deduzione dell’imposta precedente, il proprietario non può dedurre l’imposta precedente gravante i costi di smantellamento.
È considerato utilizzazione imprenditoriale antecedente il periodo compreso tra l’acquisto dell’immobile e lo smantellamento. Per il calcolo del diritto alla deduzione dell’imposta precedente gravante i costi di smantellamento, si tiene conto al massimo degli ultimi 20 anni prima dello smantellamento. Se durante l’utilizzazione imprenditoriale antecedente l’immobile è stato utilizzato in modo differenziato ai fini dell’IVA (attività legittimanti la deduzione dell’imposta precedente e attività non legittimanti tale deduzione), è ammessa la deduzione proporzionale dell’imposta precedente gravante i costi di smantellamento.
Modifica della prassi in seguito a una sentenza di un tribunale riguardante la prassi vigente dell’AFC (data di pubblicazione: 29.09.2025; riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).