8.7.2.2 Smantellamento da parte del nuovo proprietario
Info IVA per settore 04 · Edilizia
In vigore · Stato dal 29 settembre 2025
AFC · Info IVA settore 04 · n. 8.7.2.2 · Italiano
Se il proprietario acquista l’immobile e procede al suo smantellamento, i costi di smantellamento sono attribuiti all’edificazione del nuovo immobile. Pertanto, il diritto alla deduzione dell’imposta precedente gravante i costi di smantellamento dipende dall’utilizzazione futura dell’immobile da parte del nuovo proprietario.
Se utilizzerà l’immobile del tutto o in parte per scopi imprenditoriali legittimanti la deduzione dell’imposta precedente, il nuovo proprietario può operare una deduzione totale o parziale dell’imposta precedente gravante i costi di smantellamento alle condizioni di cui all’articolo 28 LIVA.
Se utilizzerà l’immobile esclusivamente per attività non legittimanti la deduzione dell’imposta precedente, il nuovo proprietario non può invece dedurre l’imposta precedente gravante i costi di smantellamento.
Se il nuovo proprietario acquista l’immobile con l’intenzione di demolirlo in un secondo tempo e destina tale immobile a un’utilizzazione transitoria, dal punto di vista della deduzione dell’imposta precedente gravante i costi di smantellamento occorre tener conto di quanto segue: se l’utilizzazione transitoria non è considerata un’attività economica indipendente (indizi di un’attività di questo tipo sono ad es. un cambiamento di destinazione pianificato o già effettuato, la ripresa di contratti di locazione o la conclusione di contratti di locazione a tempo determinato fino allo smantellamento), i costi di smantellamento sono attribuiti all’edificazione del nuovo immobile e il diritto alla deduzione dell’imposta precedente gravante i summenzionati costi dipende dall’intenzione riguardo all’utilizzazione futura dell’immobile da parte del nuovo proprietario dopo lo smantellamento. In linea di principio, tale intenzione deve essere provata dalla persona contribuente e deve essere manifestata verso l’esterno in una forma adeguata (ad es. documentazione del progetto).
Per correzioni eventuali della deduzione dell’imposta precedente già fatta valere, dovute alla modifica successiva dello scopo d’impiego del nuovo immobile, si rimanda alle indicazioni in materia di correzione della deduzione dell’imposta precedente in relazione all’edificazione di una costruzione nell’info IVA concernente il settore Amministrazione, locazione e vendita di immobili.
[Illustrazione: nell’originale] | Per quanto riguarda la ripartizione o l’attribuzione delle imposte precedenti (ad es. secondo il metodo dei tre vasi) e la correzione della deduzione dell’imposta da operare in seguito all’utilizzazione dell’infrastruttura, si rimanda alla cifra 8.4.3.2. |
Precisazione della prassi (→ info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).