1.1 Prestazioni imponibili

Info IVA per settore 17 · Amministrazione, locazione e vendita di immobili

In vigore · Stato dal 1 agosto 2015

AFC · Info IVA settore 17 · n. 1.1 · Italiano

(art. 1 cpv. 2 lett. a in rel. con l’art. 3 lett. c LIVA)
 
Sono prestazioni imponibili per esempio:

  • la vendita di immobili con opzione (cifra 5.2);

  • la locazione di immobili con opzione (cifra 6);

  • l’alloggio di ospiti in alberghi case e/o appartamenti di vacanza (cifra 7.2);

  • la locazione di sale nel settore alberghiero e della ristorazione (cifra 7.2);

  • la locazione di aree di campeggio e di aree per mobilhome da parte dei loro gestori (cifra 7.3);

  • la locazione, per il parcheggio di veicoli, di aree non destinate all’uso comune, salvo se si tratta di una prestazione accessoria a una locazione di immobili esclusa dall’imposta (cifra 7.4.2.2);

  • la locazione di attrezzature e macchine installate durevolmente e facenti parte di un impianto, non però di impianti sportivi (cifra 7.5);

  • la locazione di posti di attracco per imbarcazioni, boe e posti barche in rimesse per imbarcazioni con dispositivi di sospensione (cifra. 7.6);

  • la locazione di cassette di sicurezza (cifra 7.7);

  • la locazione di superfici per stand di esposizione e di singoli locali in edifici espositivi e congressuali (cifra 7.8);

  • la messa a disposizione di superfici di edifici, vetrine e simili a scopi pubblicitari (cifra 9.5);

  • la concessione di un diritto non iscritto nel registro fondiario di erigere e gestire sul fondo un’antenna di telefonia mobile (cifra 9.7);

  • la custodia e l’immagazzinaggio di beni (cifra 9.10);

  • l’amministrazione e la mediazione di immobili (cifra 10);

  • lavori di portineria non eseguiti dal proprietario dello stabile o da suoi dipendenti, ma acquisiti da terzi (cifra 11).

[Illustrazione: nell’originale]

Le prestazioni eseguite a missioni diplomatiche, agenti diplomatici, organizzazioni internazionali ecc. sono esenti dall’imposta a determinate condizioni (art. 107 cpv. 1 lett. a LIVA in relazione con gli
art. 143–150 OIVA).