1.2 Prestazioni escluse dall’imposta

Info IVA per settore 17 · Amministrazione, locazione e vendita di immobili

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2018

AFC · Info IVA settore 17 · n. 1.2 · Italiano

(art. 21 cpv. 2 n. 20 e 21 LIVA)
 
Sono prestazioni escluse dall’imposta per esempio:

  • la vendita di immobili senza opzione (→ cifra 5.1);

  • il trasferimento e la costituzione di diritti reali su fondi (→ cifra 9.7);

  • la costituzione e il trasferimento di un diritto di prelazione su un immobile iscritto nel registro fondiario;

  • la locazione di un fondo o parti del fondo, senza opzione (→ cifra 6);

  • la locazione, per il parcheggio di veicoli, di aree destinate all’uso comune, nonché di aree in relazione a una locazione di immobili o parti di immobili esclusa dall’imposta (→ cifre 7.4.2.1 e 7.4.2.2);

  • la locazione di autosili o di singoli piani dei medesimi (→ cifra 7.4.2.2);

  • la locazione di impianti sportivi (→ cifra 7.5) e d’interi edifici espositivi e congressuali (→ cifra 7.8);

  • le prestazioni eseguite da CCPP o da CCP a CPP o a CP per spese comuni
    (→ cifra 8);

  • la locazione di superfici all’aperto per la tenuta di mercati e fiere (→ cifra 9.2);

  • la concessione di un diritto iscritto nel registro fondiario di erigere e gestire sul fondo un’antenna di telefonia mobile (→ cifra 9.7).

Ad eccezione della controprestazione per il terreno non inclusa nella base di calcolo (vedi art. 24 cpv. 6 lett. c LIVA), per le summenzionate prestazioni sussiste, in virtù dell’articolo 22 capoverso 1 LIVA, la possibilità d’opzione, ovvero d’imposizione volontaria, purché il destinatario non utilizzi o non intenda utilizzare il bene esclusivamente a scopo abitativo (vedi al riguardo le delucidazioni alla cifra 3.1) (art. 22 cpv. 2 lett. b LIVA).

Modifica della LIVA in vigore dal 01.01.2018.