1.2 Prestazioni escluse dall’imposta
Info IVA per settore 17 · Amministrazione, locazione e vendita di immobili
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2018
AFC · Info IVA settore 17 · n. 1.2 · Italiano
(art. 21 cpv. 2 n. 20 e 21 LIVA)
Sono prestazioni escluse dall’imposta per esempio:
la vendita di immobili senza opzione (→ cifra 5.1);
il trasferimento e la costituzione di diritti reali su fondi (→ cifra 9.7);
la costituzione e il trasferimento di un diritto di prelazione su un immobile iscritto nel registro fondiario;
la locazione di un fondo o parti del fondo, senza opzione (→ cifra 6);
la locazione, per il parcheggio di veicoli, di aree destinate all’uso comune, nonché di aree in relazione a una locazione di immobili o parti di immobili esclusa dall’imposta (→ cifre 7.4.2.1 e 7.4.2.2);
la locazione di autosili o di singoli piani dei medesimi (→ cifra 7.4.2.2);
la locazione di impianti sportivi (→ cifra 7.5) e d’interi edifici espositivi e congressuali (→ cifra 7.8);
le prestazioni eseguite da CCPP o da CCP a CPP o a CP per spese comuni
(→ cifra 8);la locazione di superfici all’aperto per la tenuta di mercati e fiere (→ cifra 9.2);
la concessione di un diritto iscritto nel registro fondiario di erigere e gestire sul fondo un’antenna di telefonia mobile (→ cifra 9.7).
Ad eccezione della controprestazione per il terreno non inclusa nella base di calcolo (vedi art. 24 cpv. 6 lett. c LIVA), per le summenzionate prestazioni sussiste, in virtù dell’articolo 22 capoverso 1 LIVA, la possibilità d’opzione, ovvero d’imposizione volontaria, purché il destinatario non utilizzi o non intenda utilizzare il bene esclusivamente a scopo abitativo (vedi al riguardo le delucidazioni alla cifra 3.1) (art. 22 cpv. 2 lett. b LIVA).
Modifica della LIVA in vigore dal 01.01.2018.