4.18.3.2.1 Rappresentanza diretta
Info IVA per settore 20 · Formazione
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2025
AFC · Info IVA settore 20 · n. 4.18.3.2.1 · Italiano
Se l’organizzatore, in caso di una prestazione di servizi di natura organizzativa in ambito formativo, non agisce come prestatore verso l’esterno, viene considerato prestatore il rappresentato, ossia, il promotore. La rappresentanza diretta è disciplinata dall’articolo 20 LIVA.
Se sono soddisfatti i requisiti per la rappresentanza diretta, sono attribuite all’organizzatore soltanto le prestazioni di servizi di natura organizzativa fatturate separatamente.
Il luogo della prestazione di servizi presso l’organizzatore è il luogo in cui il destinatario della prestazione ha la sede della sua attività economica o del suo stabilimento d’impresa (art. 8 cpv. 1 LIVA). Se il destinatario della prestazione ha la sede in territorio svizzero e il luogo della manifestazione è all’estero, deve essere presa in esame l’esenzione dall’imposta secondo l’articolo 23 capoverso 2 numero 9 LIVA.
[Illustrazione: nell’originale] | In merito all’attribuzione delle prestazioni occorre osservare le indicazioni dell’info IVA Oggetto dell’imposta. |
Modifica della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull’IVA (art. 8 LIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).