4.18.3.2.2 Rappresentanza indiretta

Info IVA per settore 20 · Formazione

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2025

AFC · Info IVA settore 20 · n. 4.18.3.2.2 · Italiano

Se agisce in proprio nome, l’organizzatore fattura al promotore, eventualmente con un supplemento, tutte le singole prestazioni eseguite in proprio nome nell’ambito del suo mandato di organizzazione. Le singole prestazioni sono imponibili a seconda del loro genere. Il luogo delle singole prestazioni è determinato secondo gli articoli 7 e 8 LIVA.

Una controprestazione richiesta separatamente dall’organizzatore per le sue prestazioni di servizi di natura organizzativa è imponibile all’aliquota normale, se il destinatario della prestazione ha la sede della sua attività economica o uno stabilimento d’impresa sul territorio svizzero (art. 8 cpv. 1 LIVA).

Le spese sostenute in relazione a prestazioni imponibili o esenti dall’imposta o a prestazioni considerate eseguite all’estero ai sensi dell’articolo 8 capoverso 1 LIVA danno diritto alla deduzione dell’imposta precedente.

Esempi
Fatturazione in caso di rappresentanza indiretta:
rifatturazione dei costi con supplemento e senza prestazione di servizi di natura organizzativa separata

Per il simposio del 2 – 3 marzo 2024 a Zurigo fatturiamo quanto segue:

Onorari dei conferenzieri

CHF

10 000

senza IVA

Forfait congressi (vitto e locazione della sala)

CHF

15 000

incl. 8,1 % IVA

Pernottamento con prima colazione

CHF

11 000

incl. 3,8 % IVA

Totale

CHF

36 000

Fatturazione in caso di rappresentanza indiretta:
rifatturazione dei costi e prestazione di servizi di natura organizzativa separata

Per il simposio del 2 – 3 marzo 2024 a Zurigo fatturiamo quanto segue:
 

Onorari dei conferenzieri

CHF

8 000

senza IVA

Forfait congressi (vitto e locazione della sala)

CHF

12 000

incl. 8,1 % IVA

Pernottamento con prima colazione

CHF

10 000

incl. 3,8 % IVA

Prestazioni di servizi di natura organizzativa

CHF

6 000

incl. 8,1 % IVA

Totale

CHF

36 000

Le prestazioni eseguite in nome dell’organizzatore e per le quali ha utilizzato forniture e prestazioni di servizi di terzi ottenute all’estero sono esenti dall’imposta. Se le prestazioni di terzi sono eseguite sia in territorio svizzero sia all’estero, è esente dall’imposta soltanto la parte delle prestazioni di servizi dell’organizzatore relative alle prestazioni all’estero (art. 23 cpv. 2 n. 10 LIVA).

[Illustrazione: nell’originale]

L’info IVA Oggetto dell’imposta contiene ulteriori informazioni sull’attribuzione delle prestazioni.

Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull’IVA (art. 21 LIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale) e

Modifica della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull’IVA (art. 8 LIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).