10.2 Stand per la vendita di derrate alimentari

Info IVA per settore 24 · Sport

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2018

AFC · Info IVA settore 24 · n. 10.2 · Italiano

La mera fornitura di derrate alimentari e bevande (escluse le bevande alcoliche) mediante semplici stand sprovvisti di impianti per il consumo sul posto è imponibile all’aliquota ridotta.

Gli impianti che servono unicamente alla vendita (p. es. banconi o simili) e i posti a sedere nelle tribune di un campo sportivo o di uno stadio non sono considerati impianti per il consumo sul posto. Lo stesso vale per le vendite realizzate da parte di venditori ambulanti.

Tuttavia, se tali vendite sono effettuate, per esempio in uno stadio, dal gerente dell’annesso ristorante o della buvette, le stesse sono imponibili all’aliquota ridotta unicamente se sono stati adottati provvedimenti organizzativi adeguati ai sensi dell’articolo 56 OIVA. In caso contrario, va applicata l’aliquota normale (→ info IVA concernente il settore “Albergheria e ristorazione”).

A titolo semplificativo, gli organizzatori di determinate manifestazioni (per la definizione vedi il paragrafo seguente) possono dichiarare in modo forfetario le loro prestazioni della ristorazione imponibili all’aliquota normale, a condizione che mettano a disposizione dei loro clienti al massimo 20 posti a sedere o in piedi. La regolamentazione forfetaria nella vendita da asporto di derrate alimentari (vendita da asporto / take away), tranne le bevande alcoliche, vale come provvedimento organizzativo adeguato ai sensi dell’articolo 56 OIVA. La sua applicazione è facoltativa. Tuttavia, il contribuente che la sceglie deve applicarla almeno per un periodo fiscale. L’organizzatore assoggettato unicamente per una determinata manifestazione deve applicare la regolamentazione forfetaria per tutta la durata di tale manifestazione.

Per manifestazioni s’intendono eventi di ogni genere durante i quali i visitatori si possono ristorare per un breve lasso di tempo predefinito (di regola pausa negli intervalli). In tale novero rientrano per esempio le rappresentazioni cinematografiche, teatrali, circensi e musicali, varietà e altre manifestazioni speciali quali partite di calcio o di disco su ghiaccio, il cui svolgimento è delineato quanto a tempo e programma (inizio, intervalli, fine).

Per le manifestazioni che offrono ai visitatori la possibilità di una ristorazione prolungata – o continua, nella maggioranza dei casi – la regolamentazione forfetaria non è consentita.

Semplificazione
In primo luogo vanno determinate e imposte, mediante l’applicazione di un supplemento, le cifre d’affari imponibili all’aliquota normale realizzate con le bevande alcoliche, il tabacco, i prodotti del tabacco e gli articoli non food. Ciò presuppone la registrazione su conti separati dei costi della corrispondente merce. Le cifre d’affari così determinate vanno in seguito detratte dalla cifra d’affari complessiva. Alla cifra d’affari rimanente va applicata per il 20 % l’aliquota normale e per l’80 % quella ridotta quando si tratta di manifestazioni.

[Illustrazione: nell’originale]

Se non viene preso alcun provvedimento organizzativo adeguato ai sensi dell’articolo 56 OIVA, si applica l’aliquota normale a tutte le prestazioni (art. 25 cpv. 3 LIVA).

[Illustrazione: nell’originale]

Ulteriori delucidazioni sono contenute nell’info IVA concernente il settore “Albergheria e ristorazione”.

Ripartizione per aliquota d’imposta per manifestazioni:

Bevande alcoliche, tabacco, prodotti del tabacco e articoli non food:

Vendita di derrate alimentari e
prestazioni della ristorazione:

100 % all’aliquota determinante

20 % all’aliquota normale

80 % all’aliquota ridotta

Modifica della LIVA in vigore dal 01.01.2018.