2.1 Esenzione dall’assoggettamento delle associazioni sportive
Info IVA per settore 24 · Sport
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2023
AFC · Info IVA settore 24 · n. 2.1 · Italiano
Le associazioni sportive, compresi i comitati organizzativi, senza scopo lucrativo e gestiti a titolo onorifico, la cui cifra d’affari annua, conseguita con prestazioni eseguite sul territorio svizzero e all’estero non escluse dall’imposta ai sensi dell’articolo 21 capoverso 2 LIVA, è inferiore a 250 000 franchi sono esentati dall’assoggettamento. Un’associazione sportiva può beneficiare di questa esenzione se adempie cumulativamente le condizioni seguenti:
1. | Si tratta di una persona giuridica con la forma giuridica di un’associazione ai sensi degli articoli 60 segg. CC (non sono pertanto contemplate le società anonime, le società cooperative ecc). |
2. | Le persone che dirigono l’associazione non sono vincolate da un rapporto d’impiego con l’associazione né retribuite per l’attività che svolgono. Non rientra nella retribuzione finanziaria l’indennizzo di spese sostenute nel quadro dello svolgimento dei compiti dell’associazione. |
3. | L’attività dell’associazione non è finalizzata al conseguimento di un utile. Eventuali utili sono destinati al finanziamento di altre attività dell’associazione. Non è quindi consentito inserire negli statuti disposizioni che prevedono la ripartizione dell’utile netto fra i suoi membri. |
Modifica della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull’IVA (art. 10 LIVA), applicabile dal 01.01.2023 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).