2.2 Assoggettamento dei promotori di manifestazioni sportive

Info IVA per settore 24 · Sport

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2025

AFC · Info IVA settore 24 · n. 2.2 · Italiano

Il promotore di una manifestazione sportiva (eccetto le associazioni secondo la cifra 2.1) solitamente non è esentato dall’assoggettamento, anche se la sua attività non ha scopo lucrativo, se la cifra d’affari annua totale che realizza con prestazioni eseguite sul territorio svizzero e all’estero, che non sono escluse dall’imposta ai sensi dell’articolo 21 capoverso 2 LIVA, raggiunge almeno i 100 000 franchi. La cifra d’affari determinante comprende anche le controprestazioni provenienti da prestazioni in compensazione e da prestazioni effettuate per il pagamento di un debito. Per cifra d’affari totale s’intende la controprestazione complessiva conseguita e non soltanto l’utile realizzato con la manifestazione.

Se il promotore di una manifestazione sportiva ha la forma giuridica di un’associazione, sono applicabili le regole della cifra 2.1.

Le prestazioni di servizi nel settore dello sport, rese direttamente a persone fisiche presenti in loco, sono considerate eseguite nel luogo in cui le stesse sono effettivamente svolte (ossia nel luogo in cui si svolge effettivamente la manifestazione; art. 8 cpv. 2 lett. c LIVA).

Modifica della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull’IVA (art. 8 LIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).

Suddivisioni

  1. 2.2.1 Comitato organizzativo costituito appositamente per la manifestazione
  2. 2.2.2 Entità promotrice esistente