2.4 Cifra d’affari determinante

Info IVA per settore 24 · Sport

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2023

AFC · Info IVA settore 24 · n. 2.4 · Italiano

La cifra d’affari per determinare, ai sensi dell’articolo 10 capoverso 2 LIVA, se vi è o no esenzione dall’assoggettamento (ossia se l’importo limite della cifra d’affari di 100 000 o di 250 000 franchi è o no raggiunto) è calcolata sulla base delle controprestazioni fatturate per prestazioni non escluse dall’imposta eseguite sul territorio svizzero e all’estero. Nel calcolo sono prese in considerazione anche le controprestazioni fatturate per prestazioni esenti dall’imposta in virtù dell’articolo 23 LIVA (ad es. esportazioni).

Le prestazioni escluse dall’imposta in virtù dell’articolo 21 capoverso 2 LIVA, i sussidi e gli altri contributi di diritto pubblico nonché i doni (ossia liberalità fatte senza aspettarsi una controprestazione dal beneficiario [art. 18 cpv. 2 lett. a e d LIVA]) non fanno parte della cifra d’affari determinante.

>Nell’ambito dello sport sono imponibili in particolare le seguenti prestazioni:

  • la pubblicità;

  • la cessione di diritti televisivi e altri diritti di trasmissione;

  • le indennità di trasferimento, i riscatti di contratti e i prestiti di sportivi;

  • la concessione di diritti d’organizzazione o di diritti di calendario di una manifestazione sportiva da parte di associazioni mantello;

  • il noleggio di articoli sportivi;

  • le prestazioni sportive;

  • le prestazioni del settore alberghiero e della ristorazione;

  • la vendita di articoli sportivi e di altri beni (articoli per tifosi, souvenir, stampati ecc.).

>Nell’ambito dello sport sono per contro escluse dall’imposta in particolare le seguenti prestazioni:

  • l’insegnamento dello sport;

  • i contributi stabiliti in conformità degli statuti e versati dai membri attivi di associazioni sportive senza scopo lucrativo;

  • la vendita di biglietti d’ingresso a manifestazioni sportive;

  • le tasse d’iscrizione richieste ai partecipanti di manifestazioni sportive e le prestazioni accessorie ivi incluse;

  • la locazione e l’affitto di immobili;

  • la locazione e l’affitto di impianti sportivi.

[Illustrazione: nell’originale]

>Indicazioni dettagliate concernenti il trattamento fiscale delle prestazioni summenzionate figurano nelle cifre 8 segg.

Modifica della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull’IVA (art. 10 LIVA), applicabile dal 01.01.2023 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).