8.2 Regole e condizioni applicabili all’opzione per l’imposizione

Info IVA per settore 24 · Sport

In vigore · Stato dal 31 ottobre 2025

AFC · Info IVA settore 24 · n. 8.2 · Italiano

Il contribuente può scegliere, per ogni singola prestazione, se vuole o no ricorrere all’opzione per l’imposizione di prestazioni escluse dall’imposta. Non è pertanto prevista alcuna condizione per quanto concerne la durata dell’opzione. Inoltre, non è necessaria alcuna autorizzazione da parte dell’AFC.

Tuttavia, se l’opzione per l’imposizione non è esercitata su tutte le prestazioni escluse dall’imposta, occorre procedere a una correzione proporzionale della deduzione dell’imposta precedente per i beni e le prestazioni di servizi a doppia utilizzazione (→ cifra 6). Inoltre, la cessazione dell’applicazione dell’opzione comporta una modifica d’utilizzazione che richiede la correzione a titolo di consumo proprio dell’imposta precedente dedotta in virtù dell’applicazione di tale opzione (→ info IVA Modifiche d’utilizzazione):

  • I contribuenti che conteggiano l’imposta con il metodo delle aliquote saldo possono optare soltanto per l’imposizione di prestazioni escluse dall’imposta di cui all’articolo 21 capoverso 2 numero 26 LIVA.

  • Le prestazioni per la cui imposizione si è optato devono essere dichiarate cumulativamente alle cifre 200 e 205 del rendiconto IVA.

  • Il contribuente, destinatario di una prestazione per la cui imposizione volontaria il prestatore ha optato indicando chiaramente l’imposta nella fattura, può far valere la deduzione della corrispondente imposta precedente, nella misura in cui utilizza la prestazione nell’ambito della sua attività imprenditoriale imponibile (→ cifra 4).

[Illustrazione: nell’originale]

I principi e le condizioni concernenti l’opzione sono reperibili nell’info IVA Oggetto dell’imposta.

Modifica della prassi in seguito a un riesame della prassi da parte dell’AFC (data di pubblicazione: 31.10.2025; riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).