3.8.2.4 Indennizzi erogati in base a contratti di assicurazione

Info IVA 04 · Oggetto dell'imposta

In vigore · Stato dal 3 gennaio 2010

AFC · Info IVA 04 · n. 3.8.2.4 · Italiano

Gli indennizzi erogati da un assicuratore a un assicurato in seguito al verificarsi di un danno (assicurato) non vanno imposti dall’assicurato.

Per contro, il contribuente (assicurato), che in caso di sinistro cede alla compagnia di assicurazione il proprio credito esigibile contro terzi (debitore) derivante da prestazioni imponibili, deve imporre all’aliquota corrispondente l’importo complessivo dovuto dal debitore dell’assicurato in base all’accordo contrattuale.

Se, nel corso della liquidazione del danno, l’assicurato (danneggiato) cede all’assicuratore il bene danneggiato e quest’ultimo, nell’accordo d’indennizzo, attribuisce per tale bene un valore residuo all’assicurato (per lo più valore del rottame), l’assicurato deve imporre tale importo, dato che si tratta di una controprestazione per una fornitura imponibile.

La prestazione assicurativa non ha carattere di risarcimento del danno bensì di controprestazione se la merce si deteriora dopo il trapasso di utili e rischi al destinatario della prestazione e il fornitore successivamente riceve la sua controprestazione non dal destinatario della prestazione bensì dall’assicuratore dello stesso. La prestazione assicurativa (assicurazione del rischio del destinatario della prestazione) sostituisce qui il prezzo di vendita dovuto.

[Illustrazione: nell’originale]

L’info IVA concernente il settore Assicurazioni contiene ulteriori informazioni in merito.