3.8.2.3 Spese di esecuzione e fallimento, spese ripetibili, spese di diffida e interessi di mora
Info IVA 04 · Oggetto dell'imposta
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2010
AFC · Info IVA 04 · n. 3.8.2.3 · Italiano
Il rimborso delle spese per i pagamenti incassati per via giudiziaria è sempre considerato un risarcimento del danno.
Costituiscono pure un risarcimento del danno le spese ripetibili stabilite dalle istanze giudiziarie, dovute dalla parte soccombente alla parte che ha vinto la causa.
Le spese di diffida che il contribuente riscuote da debitori morosi, nonché gli interessi stabiliti da contratto fanno parte della controprestazione per la prestazione eseguita e costituiscono in tal modo la base di calcolo per l’IVA. Gli interessi di mora (art. 104 CO), invece, costituiscono risarcimento del danno che spetta al prestatore per il ritardato adempimento.