8.10.1 Prestazioni esenti dall’imposta

Info IVA 04 · Oggetto dell'imposta

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2025

AFC · Info IVA 04 · n. 8.10.1 · Italiano

(art. 23 cpv. 2 n. 12 LIVA)

Sono esenti dall’imposta le operazioni con oro e leghe d’oro nelle forme seguenti:

a.

monete d’oro coniate dagli Stati designate nelle voci di tariffa doganale 7118.9010, 9705.3100 e 9705.3900,

b.

oro a scopi di investimento con un titolo minimo di 995 millesimi, sotto forma di:

  • lingotti fusi, con menzione del titolo e del marchio proveniente da un saggiatore-fonditore riconosciuto, o

  • lamelle ritagliate, con menzione del titolo e del marchio proveniente da un saggiatore-fonditore riconosciuto, oppure di un marchio d’artefice registrato in Svizzera,

c.

oro in forma di granuli con un titolo minimo di 995 millesimi, imballati e sigillati da un fonditore-saggiatore riconosciuto,

d.

oro greggio o semilavorato, destinato alla raffinazione o al recupero, nonché oro in forma di cascami (p. es. provenienti da trattamenti dentistici o da oreficerie [polvere, limatura, trucioli da foratura e tornitura]) e rottami (beni divenuti inutilizzabili per lo scopo originario in seguito a rottura, frantumazione o usura [p. es. vecchi articoli di oreficeria]),

e.

leghe d’oro secondo la lettera d contenenti, in peso, il 2 % o più di oro o, in presenza di platino, contenenti più oro che platino.

Sono esenti dall’imposta anche i lavori di eliminazione (lavori di lega) fatturati dalla fonderia al cliente in relazione alla raffinazione e al recupero dell’oro.

Precisazione della prassi e adeguamento di carattere redazionale in seguito alla modifica di disposizioni sull’IVA (art. 23 cpv. 2 n. 12 LIVA; abrogazione dell’art. 107 cpv. 2 LIVA e degli art. 44 e art. 63 cpv. 3. lett. c OIVA) (→ info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).