8.10.1 Prestazioni esenti dall’imposta
Info IVA 04 · Oggetto dell'imposta
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2025
AFC · Info IVA 04 · n. 8.10.1 · Italiano
(art. 23 cpv. 2 n. 12 LIVA)
Sono esenti dall’imposta le operazioni con oro e leghe d’oro nelle forme seguenti:
a. | monete d’oro coniate dagli Stati designate nelle voci di tariffa doganale 7118.9010, 9705.3100 e 9705.3900, |
b. | oro a scopi di investimento con un titolo minimo di 995 millesimi, sotto forma di:
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c. | oro in forma di granuli con un titolo minimo di 995 millesimi, imballati e sigillati da un fonditore-saggiatore riconosciuto, |
d. | oro greggio o semilavorato, destinato alla raffinazione o al recupero, nonché oro in forma di cascami (p. es. provenienti da trattamenti dentistici o da oreficerie [polvere, limatura, trucioli da foratura e tornitura]) e rottami (beni divenuti inutilizzabili per lo scopo originario in seguito a rottura, frantumazione o usura [p. es. vecchi articoli di oreficeria]), |
e. | leghe d’oro secondo la lettera d contenenti, in peso, il 2 % o più di oro o, in presenza di platino, contenenti più oro che platino. |
Sono esenti dall’imposta anche i lavori di eliminazione (lavori di lega) fatturati dalla fonderia al cliente in relazione alla raffinazione e al recupero dell’oro.
Precisazione della prassi e adeguamento di carattere redazionale in seguito alla modifica di disposizioni sull’IVA (art. 23 cpv. 2 n. 12 LIVA; abrogazione dell’art. 107 cpv. 2 LIVA e degli art. 44 e art. 63 cpv. 3. lett. c OIVA) (→ info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).