1.3 Imposta sull’importazione

Info IVA 09 · Deduzione dell’imposta precedente

In vigore · Stato dal 31 ottobre 2025

AFC · Info IVA 09 · n. 1.3 · Italiano

Il contribuente può dedurre le seguenti imposte sull’importazione (art. 28 cpv. 1 lett. c LIVA):

  • l’imposta sull’importazione versata o da versare, il cui credito non è subordinato a condizioni;

  • l’imposta sull’importazione versata o da versare, il cui credito è subordinato a condizioni ed è scaduto;

  • l’imposta sull’importazione di beni da lui dichiarata.

Per poter dedurre l’imposta sull’importazione a titolo d’imposta precedente, l’importatore deve adempiere cumulativamente le seguenti condizioni, ossia:

  • essere effettivamente l’importatore e potere perciò disporre economicamente dei beni immediatamente dopo l’importazione ed essere anche in grado di comprovarlo (ad es. nel caso di un’operazione di compravendita con una fattura d’acquisto correttamente contabilizzata).

  • essere in possesso della decisione d’imposizione dell’UDSC intestata a nome e indirizzo del contribuente (importatore).

  • se la decisione d’imposizione dell’UDSC è intestata a un’altra persona invece che al vero e proprio importatore contribuente, quest’ultimo può ugualmente procedere alla deduzione dell’imposta precedente.

La decisione d’imposizione emessa dall’UDSC ha valore di prova. In caso di perdita dell’originale, l’UDSC rilascia, dietro il pagamento di un emolumento, un giustificativo sostitutivo. Ai fini della deduzione dell’imposta precedente, il giustificativo sostitutivo ha gli stessi diritti del documento originale.

Per le imposte sull’importazione riscosse in eccedenza o non dovute sussiste il diritto alla restituzione (art. 59 cpv. 1 LIVA). La restituzione può essere fatta valere come segue:

  • se il contribuente è legittimato alla deduzione integrale dell’imposta precedente, è possibile dedurre nel rendiconto IVA, a titolo d’imposta precedente, le imposte sull’importazione riscosse in eccedenza o non dovute;

  • se il contribuente non è legittimato alla deduzione integrale dell’imposta precedente, si applica il metodo delle aliquote saldo o forfetarie oppure, se non si tratta di un contribuente, occorre presentare la richiesta di rettifica dell’imposta sull’importazione all’ufficio competente dell’UDSC. Se L’UDSC corregge l’imposta sull’importazione, per la deduzione dell’imposta precedente è determinante l’imposta sull’importazione corretta.

[Illustrazione: nell’originale]

Ulteriori informazioni su fattispecie transfrontaliere (ad es. traffico di perfezionamento, fornitura in esecuzione di un contratto d’appalto, locazione) sono riportate nell’info IVA Luogo della prestazione.