1.6 Comprova del diritto alla deduzione dell’imposta precedente
Info IVA 09 · Deduzione dell’imposta precedente
In vigore · Stato dal 31 ottobre 2025
AFC · Info IVA 09 · n. 1.6 · Italiano
La deduzione dell’imposta precedente è consentita se il contribuente può dimostrare di aver pagato l’imposta precedente (art. 28 cpv. 3 LIVA).
Vale il principio dell’onere della prova, secondo cui spetta al contribuente provare i fatti che comportano una diminuzione dell’obbligo fiscale e, di conseguenza, il diritto alla deduzione dell’imposta precedente. Pertanto, da tutte le prove disponibili deve essere chiaramente riconoscibile che sussiste il diritto alla deduzione dell’imposta precedente.
Il principio del libero apprezzamento delle prove è applicabile nella LIVA (art. 81 cpv. 3 LIVA). La comprova del diritto alla deduzione dell’imposta precedente può quindi essere prodotta mediante diversi mezzi di prova.
Per ogni mezzo di prova è necessario verificare se questo può effettivamente comprovare la deduzione dell’imposta precedente fatta valere. Se per una determinata fattispecie vi è soltanto un unico mezzo di prova, esso deve essere inequivocabile (ad es. fattura o nota di credito con le indicazioni secondo l’art. 26 cpv. 2 LIVA). Se non è disponibile un mezzo di prova inequivocabile, l’insieme di più mezzi di prova può comunque dar luogo a una prova inequivocabile (ad es. contratti, ricevute, conferme di pagamento ecc.). La forza probatoria va verificata caso per caso e dipende dai mezzi di prova presentati.
In presenza di mezzi di prova non univoci, l’AFC raccomanda di chiedere una fattura corretta al prestatore prima di procedere al pagamento. Su richiesta del destinatario della prestazione, il prestatore è tenuto a rilasciargli una fattura (art. 26 cpv. 1 LIVA). L’applicazione di questo diritto non è di competenza dell’AFC, bensì, di norma, è una questione di diritto civile (art. 6 LIVA).
La fattura deve specificare chiaramente il fornitore, il destinatario e il genere della prestazione e deve contenere, di norma, gli elementi di cui all’articolo 26 capoverso 2 lettere a–f LIVA.
In caso di fatture intestate ad altre persone o non recanti il nome del destinatario della prestazione, l’identificazione quale destinatario della prestazione è possibile anche nei casi seguenti:
sulle fatture emesse da casse automatizzate (scontrini di cassa) non devono figurare necessariamente indicazioni sul destinatario della prestazione, sempreché la controprestazione indicata sul giustificativo non superi 400 franchi (art. 26 cpv. 3 LIVA e art. 57 OIVA);
in caso di assunzione di spese di formazione e formazione continua dei dipendenti da parte del datore di lavoro contribuente, la deduzione dell’imposta precedente è ammessa a determinate condizioni anche se la fattura è intestata ai dipendenti (→ info IVA Quote private). Il datore di lavoro che assume solo una parte delle spese indicate in fattura può dedurre l’imposta precedente gravante questa quota di spese;
se i giustificativi di spesa dei dipendenti riguardano interamente o parzialmente spese chiaramente legate all’attività aziendale, la deduzione dell’imposta precedente è ammessa anche se la fattura (ad es. pernottamenti in albergo, voli interni o abbonamenti telefonici) è intestata ai dipendenti. Il datore di lavoro che assume solo una parte delle spese indicate in fattura può dedurre l’imposta precedente gravante questa quota di spese.
Esempio
Un’esperta contabile della Fiduciaria SA, assoggettata all’imposta, ha ricevuto l’incarico di svolgere una revisione a Poschiavo dal mercoledì a venerdì di una determinata settimana. Per motivi privati prolunga il soggiorno in albergo fino a domenica. La fattura dell’albergo di 600 franchi (incl. IVA 3,8 %) per i quattro pernottamenti è intestata all’esperta contabile. La Fiduciaria SA assume i costi di due dei quattro pernottamenti, per un totale di 300 franchi (incl. IVA 3,8 %). La Fiduciaria SA può far valere l’imposta precedente su questo importo se è in possesso della fattura originale o di una copia.
In alcuni casi la deduzione dell’imposta precedente su spese sostenute prima dell’iscrizione nel registro di commercio è ammessa anche se le fatture non sono intestate al contribuente, bensì ad altri nomi (ad es. ai soci fondatori; → cifra 1.8).
sulle fatture intestate al cliente, se la prestazione è rifatturata dal contribuente al cliente ed è evidente che non ne risulti alcuna perdita d’imposta per la Confederazione;
sulle decisioni d’imposizione dell’UDSC in determinati casi (→ cifra 1.3).
[Illustrazione: nell’originale] | Se in altri casi le fatture sono intestate a terzi, l’AFC presuppone di norma che tali terzi siano i destinatari delle prestazioni e non i contribuenti. |
[Illustrazione: nell’originale] | L’info IVA Contabilità e fatturazione contiene ulteriori informazioni sulla fatturazione. |
Precisazione della prassi (→ info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).