1.8 Costituzioni di imprese (spese di costituzione)

Info IVA 09 · Deduzione dell’imposta precedente

In vigore · Stato dal 31 ottobre 2025

AFC · Info IVA 09 · n. 1.8 · Italiano

Se la costituzione di un’impresa richiede l’iscrizione nel registro di commercio, l’iscrizione quale contribuente può essere effettuata solo al momento della costituzione. Ne consegue che il diritto alla deduzione dell’imposta precedente sussiste soltanto a partire da quel momento.

Tuttavia, nella prassi determinate spese (ad es. le spese di costituzione) vengono sostenute già prima dell’iscrizione nel registro di commercio. Inoltre, in questi casi le fatture sono spesso intestate non alla società che deve essere iscritta nel registro di commercio, ma ad altri nomi (ad es. XY SA in fase di costituzione o soci fondatori).

In questi casi, la società in fase di costituzione può essere iscritta nel registro dei contribuenti IVA già prima dell’iscrizione nel registro di commercio (ad es. come società semplice XY SA in fase di costituzione) e far valere le relative imposte precedenti.

Per le imposte precedenti maturate fino a sei mesi prima dell’iscrizione nel registro di commercio, esiste in alternativa la possibilità di far valere le imposte precedenti sulle spese sostenute prima dell’iscrizione nel primo rendiconto successivo all’iscrizione. Ciò vale anche se i giustificativi non sono intestati alla persona iscritta nel registro di commercio. Al riguardo devono essere soddisfatte cumulativamente le condizioni seguenti:

  • al momento dell’iscrizione nel registro di commercio l’impresa deve farsi registrare come contribuente;

    [Illustrazione: nell’originale]

    Ulteriori informazioni su questo tema sono riportate nell’info IVA Assoggettamento.

  • le spese sostenute prima della costituzione devono essere registrate nella contabilità;

  • le spese sostenute prima della costituzione devono riguardare la costituzione o l’attività futura;

  • prima del momento dell’iscrizione nel registro di commercio non devono essere state realizzate cifre d’affari, salvo il caso in cui siano registrate nella contabilità e dichiarate nei rendiconti IVA;

  • prima del momento dell’iscrizione nel registro di commercio i beni non devono essere stati utilizzati per altri scopi (ad es. scopi privati dei soci fondatori).

Se le condizioni summenzionate non sono soddisfatte, la deduzione dell’imposta precedente non è ammessa per le spese sostenute prima dell’iscrizione in qualità di contribuente. Se tali fatture sono intestate al contribuente (ad es. XY SA in costituzione), l’imposta precedente può essere dedotta nell’ambito dello sgravio fiscale successivo.

[Illustrazione: nell’originale]

Ulteriori informazioni su questo tema sono riportate nell’info IVA Modifiche d’utilizzazione.

Precisazione della prassi (→ info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).