1.7 Nascita del diritto alla deduzione dell’imposta precedente

Info IVA 09 · Deduzione dell’imposta precedente

In vigore · Stato dal 31 ottobre 2025

AFC · Info IVA 09 · n. 1.7 · Italiano

La deduzione dell’imposta precedente può essere fatta valere fino a quando non è ancora subentrata la prescrizione (art. 42 LIVA).

A livello temporale, il diritto alla deduzione dell’imposta precedente sorge come descritto nelle cifre successive.

Se la prestazione riguarda un periodo fiscale diverso da quello in cui è stata effettuata la deduzione dell’imposta precedente, la deduzione è determinata in base alle condizioni esistenti nel periodo di esecuzione delle prestazioni.

Esempio
L’avvocato Rossi esercita la libera professione dal 1° gennaio 2023. Nel 2023 ha realizzato una cifra d’affari inferiore a 100 000 franchi e, pertanto, era esentata dall’assoggettamento (art. 10 cpv. 2 lett. a LIVA). Nel 2024 la signora Rossi ha realizzato una cifra d’affari di 160 000 franchi, di cui 35 000 provenienti da un privato domiciliato in Svizzera per un caso giuridico conclusosi in Italia nel 2024. La signora Rossi si fa iscrivere nel registro dei contribuenti IVA dal 1° gennaio 2025 (art. 14 cpv. 2 lett. a LIVA) e conteggia secondo il metodo effettivo in base alle controprestazioni convenute.

Per la gestione del caso giuridico in Italia, l’avvocato Rossi ha dovuto ricorrere all’assistenza di un ufficio di consulenza italiano, che a febbraio 2025 ha emesso una fattura per le proprie prestazioni pari a 20 000 euro (pari a CHF 18 992 al corso medio mensile di 0,9496).

Nel rendiconto relativo al 1° trimestre 2025, la signora Rossi deve versare l’imposta sull’acquisto pari a CHF 1538.35 (art. 45 cpv. 1 lett. a LIVA e art. 48 cpv 1 lett. b LIVA). Il diritto alla deduzione dell’imposta precedente sorge al momento del rendiconto di tale imposta (art. 40 cpv. 3 LIVA; → cifra 1.7.2). Tuttavia, il fatto che le prestazioni soggette all’imposta sull’acquisto si riferiscano a un periodo in cui l’avvocato Rossi era già soggetta all’imposta costituisce requisito fondamentale per la deduzione dell’imposta precedente. Nel caso in esame ciò non sussiste, pertanto la signora Rossi non ha diritto alla deduzione dell’imposta precedente.

Precisazione della prassi (→ info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).

Suddivisioni

  1. 1.7.1 Imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero, acquisto di prodotti naturali, bestiame o latte senza un chiaro trasferimento dell’IVA e deduzione dell’imposta precedente fittizia
  2. 1.7.2 Imposta sull’acquisto
  3. 1.7.3 Imposta sull’importazione