1.1 Imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero
Info IVA 09 · Deduzione dell’imposta precedente
In vigore · Stato dal 31 ottobre 2025
AFC · Info IVA 09 · n. 1.1 · Italiano
Il contribuente può dedurre l’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero fatturatagli (art. 28 cpv. 1 lett. a LIVA).
L’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero è considerata fatturata se chi effettua la prestazione ha riscosso l’IVA dal destinatario della prestazione, in modo riconoscibile da quest’ultimo (art. 59 cpv. 1 OIVA). Per fattura si intende qualsiasi documento con il quale per una prestazione viene conteggiata a un terzo una controprestazione, indipendentemente da come questo documento viene designato nelle transazioni commerciali (art. 3 lett. k LIVA).
Il contribuente che intende dedurre l’imposta precedente deve poter comprovare l’ammontare dell’imposta fatta valere (→ cifra 1.6). Questa prova non è fornita se una fattura riporta unicamente l’indicazione «IVA incl.». La fattura deve contenere almeno indicazioni riguardo all’importo dell’imposta o all’aliquota d’imposta applicata.
L’aliquota d’imposta menzionata nella fattura deve quindi corrispondere a un’aliquota fiscale vigente sul territorio svizzero, in vigore in passato o già decisa per il futuro. Se vengono erroneamente menzionate aliquote saldo o aliquote forfetarie, l’imposta precedente è deducibile soltanto nella misura indicata.
Se non viene menzionata alcuna aliquota d’imposta di questo tipo o se l’imposta indicata senza aliquota non si basa su un’aliquota d’imposta di questo tipo, non vi è di regola alcuna imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero che dà diritto alla deduzione dell’imposta precedente.
Esempio
La società commerciale Innova SA di Bellinzona, contribuente, fattura alla Radici Sagl di Zurigo, contribuente, merci che vengono eseguite direttamente da Milano (I) a Torino (I). Sull’importo della fattura di 100 000 franchi figurano 19 000 franchi (19 % IVA). Con questi 19 000 franchi non è indicata alcuna imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero legittimante la deduzione dell’imposta precedente, motivo per cui la Radici Sagl non può effettuare alcuna deduzione dell’imposta precedente sulla base di questa fattura.
[Illustrazione: nell’originale] | Il modo più sicuro per comprovare la deduzione dell’imposta precedente è mediante una fattura formalmente corretta secondo l’articolo 26 capoverso 2 LIVA. Se sulla fattura non figurano informazioni importanti (nome, N.IVA, data, aliquota d’imposta ecc.), l’AFC raccomanda – prima di pagarla – di rimandare la fattura al prestatore (fornitore o prestatore di servizi) affinché la completi. Se la deduzione dell’imposta precedente si basa su una nota di credito rilasciata dal destinatario della prestazione, la deduzione dell’imposta precedente è ammessa soltanto se il prestatore è un contribuente. La verifica dell’iscrizione può essere effettuata nel registro consultabile al pubblico su www.uid.admin.ch. Per le note di credito si applica per analogia l’articolo 26 capoverso 2 LIVA. |
La deduzione dell’imposta precedente sull’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero che viene indicata non è ammessa di principio nei casi seguenti, a prescindere dall’utilizzo:
il destinatario della prestazione non è tenuto a verificare se l’IVA è stata riscossa a ragione. La deduzione dell’imposta precedente è tuttavia esclusa se il destinatario della prestazione sa che la persona che ha trasferito l’IVA non è iscritta quale contribuente (art. 59 cpv. 2 OIVA);
se va applicata la procedura di notifica (art. 38 LIVA), il destinatario della prestazione non può dedurre l’imposta indicata, tranne nel caso in cui il credito fiscale sia garantito;
se, in occasione del trasferimento di diritti di emissione e di diritti analoghi di cui all’articolo 45 capoverso 1 lettera e LIVA, viene conteggiata a torto l’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero, tale imposta non può essere dedotta a titolo di imposta precedente, salvo che l’imposta sia stata conteggiata e pagata (art. 111a OIVA). Per contro, è deducibile l’imposta sull’acquisto su tali diritti dichiarata contribuente (→ cifra 1.2).
Precisazione della prassi (→ info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).