2.1.2.4 Ambito non orientato al conseguimento, mediante prestazioni, di entrate aventi carattere di stabilità
Info IVA 09 · Deduzione dell’imposta precedente
In vigore · Stato dal 31 ottobre 2025
AFC · Info IVA 09 · n. 2.1.2.4 · Italiano
Chi persegue scopi ideali ed esercita anche un’impresa può avere, oltre all’ambito imprenditoriale, anche un ambito non imprenditoriale. L’ambito non imprenditoriale è considerato tale se sono svolte, nei confronti di terzi, attività non orientate al conseguimento, mediante prestazioni, di entrate aventi carattere di stabilità. È soprattutto il caso di organizzazioni di assistenza e beneficenza o di istituzioni sociali. Se, per raggiungere gli scopi ideali, sono svolte nei confronti di terzi unicamente attività orientate al conseguimento, mediante prestazioni, di entrate aventi carattere di stabilità, non vi è alcun ambito non imprenditoriale (ad es. se lo scopo di una fondazione o di un’associazione è la gestione di un museo con ingresso a pagamento).
[Illustrazione: nell’originale]
Esempio 1
Una fondazione di beneficenza sostiene persone bisognose a titolo gratuito. Tale scopo è finanziato principalmente da doni. La fondazione ha uno scopo ideale, per raggiungere il quale svolge nei confronti di terzi attività non orientate al conseguimento, mediante prestazioni, di entrate aventi carattere di stabilità. Queste attività rappresentano l’ambito non imprenditoriale.
Poiché la fondazione non utilizza l’intero immobile di sua proprietà, ne affitta una parte (con opzione) a una società di consulenza. L’eventuale eccedenza generata con la locazione dell’immobile è utilizzata per lo scopo caritativo della fondazione. Riguardo alla locazione dell’immobile, la fondazione è attiva a titolo imprenditoriale. La fondazione ha quindi, oltre all’ambito non imprenditoriale, anche un ambito imprenditoriale. La deduzione dell’imposta precedente è possibile soltanto in ambito imprenditoriale.
Esempio 2
Una fondazione di beneficenza sostiene persone bisognose a titolo gratuito. Tale scopo è finanziato principalmente da doni. La fondazione ha uno scopo ideale, per raggiungere il quale svolge nei confronti di terzi attività non orientate al conseguimento, mediante prestazioni, di entrate aventi carattere di stabilità. Queste attività rappresentano l’ambito non imprenditoriale.
Per l’attività caritativa vengono anche raccolti abiti smessi, che vengono rivenduti in diversi modi. Gli introiti generati con la vendita degli abiti sono utilizzati per lo scopo caritativo della fondazione. Riguardo alla vendita degli abiti, la fondazione è attiva a titolo imprenditoriale. La fondazione ha quindi, oltre all’ambito non imprenditoriale, anche un ambito imprenditoriale. La deduzione dell’imposta precedente è possibile soltanto in ambito imprenditoriale.
Esempio 3
Una fondazione culturale gestisce un museo aperto al pubblico con ingresso a pagamento. Gli ingressi per la cui imposizione si è optato non sono sufficienti per coprire le spese. Il pareggio dei conti è reso possibile solo grazie a generosi doni. La fondazione ha uno scopo ideale, ossia la gestione del museo, per raggiungere il quale è tuttavia orientata al conseguimento, mediante prestazioni, di entrate aventi carattere di stabilità, ossia gli ingressi a titolo oneroso. Nei confronti di terzi non svolge altre attività. La fondazione ha quindi unicamente un ambito imprenditoriale. Nel caso in esame, i doni rientrano nell’ambito imprenditoriale.
Esempio 4
Un produttore di orologi gestisce un museo orologiero in cui si presenta ai visitatori la storia della marca dell’orologio; l’entrata è libera. L’impresa del produttore di orologi non viene esercitata per perseguire scopi ideali; perciò, non si tratta di un ambito non imprenditoriale. Le spese per il museo sono giustificate dall’uso commerciale (cura dell’immagine) e legittimano pertanto la deduzione dell’imposta precedente.
Mentre in ambito imprenditoriale il diritto alla deduzione dell’imposta precedente è ammesso, in ambito non imprenditoriale non vi è alcun diritto a questa deduzione. Di conseguenza, le imposte precedenti su beni o prestazioni di servizi utilizzati per un’attività non imprenditoriale non orientata al conseguimento, mediante prestazioni, di entrate aventi carattere di stabilità non sono deducibili.
Se le spese non attribuibili direttamente (ad es. per l’infrastruttura amministrativa) sono utilizzate in entrambi gli ambiti (imprenditoriale e non imprenditoriale), sussiste una doppia utilizzazione e la deduzione dell’imposta precedente deve essere corretta (→ cifra 3). In particolare, occorre tenere conto della correzione della deduzione dell’imposta precedente secondo la chiave di riparto (→ cifra 3.3.4).