2.2.1.1 Principio

Info IVA 09 · Deduzione dell’imposta precedente

In vigore · Stato dal 31 ottobre 2025

AFC · Info IVA 09 · n. 2.2.1.1 · Italiano

Il contribuente può assoggettare volontariamente all’imposta una prestazione esclusa dall’imposta indicando chiaramente l’imposta sulla fattura per il destinatario della prestazione o tramite la dichiarazione (cumulativa) alle cifre 200 e 205 del rendiconto IVA (art. 22 cpv. 1 LIVA), fatte salve le eccezioni indicate di seguito (cifra 2.2.1.2).

[Illustrazione: nell’originale]

I costi e gli investimenti sostenuti per il conseguimento di prestazioni per la cui imposizione si è optato legittimano la deduzione dell’imposta precedente (art. 28 cpv. 1 LIVA).

Esempio
Lo scopo aziendale della Motocentro SA consiste nel tenere corsi di formazione base per il conseguimento della licenza di condurre per motociclette (scuola guida). Le controprestazioni conseguite con i corsi di scuola guida sono escluse dall’imposta in virtù dell’articolo 21 capoverso 2 numero 11 LIVA. La Motocentro SA ha optato per l’imposizione di queste cifre d’affari. Gli investimenti fatti e i costi sostenuti, ad esempio, per l’acquisto delle motociclette usate per la scuola guida e per la loro manutenzione legittimano la deduzione dell’imposta precedente.

[Illustrazione: nell’originale]

Spiegazioni più dettagliate sull’opzione sono riportate nell’info IVA Oggetto dell’imposta.