2.3.2.2 Determinazione approssimativa della correzione della deduzione dell’imposta precedente in caso di modifiche d’utilizzazione parziali

Info IVA 10 · Modifiche d'utilizzazione

In vigore · Stato dal 25 agosto 2025

AFC · Info IVA 10 · n. 2.3.2.2 · Italiano

Se il contribuente applica la determinazione approssimativa della correzione della deduzione dell’imposta precedente, una modifica d’utilizzazione parziale è fiscalmente rilevante solo se lo scopo d’utilizzazione dei beni o delle prestazioni di servizi varia rispetto all’anno precedente di oltre 20 punti percentuali (= limite di tolleranza).

Le correzioni della deduzione dell’imposta precedente entro tale limite di tolleranza non vanno intraprese né a carico (consumo proprio) né a favore (sgravio fiscale successivo) del contribuente.

Limite di tolleranza, inizio e fine dell’assoggettamento
Se in presenza di una modifica d’utilizzazione parziale si applica la determinazione approssimativa della correzione della deduzione dell’imposta precedente, il limite di tolleranza di 20 punti percentuali non trova applicazione quando a una modifica d’utilizzazione parziale segue una modifica d’utilizzazione totale (ad es. fine assoggettamento).

All’inizio dell’assoggettamento occorre attenersi all’utilizzazione effettiva (doppia utilizzazione) dei valori patrimoniali nell’ambito dell’attività imprenditoriale che dà diritto alla deduzione dell’imposta precedente (nessun limite di tolleranza). L’imposta precedente è deducibile sul valore attuale di questi valori patrimoniali (→ cifra 3).

Esempio
(stesso esempio come per la determinazione approssimativa della correzione della deduzione dell’imposta precedente, → cifra 2.3.2.1)

Il contribuente A possiede un immobile aziendale che utilizza sia per prestazioni di consulenza legittimanti la deduzione dell’imposta precedente, sia per prestazioni di formazione (senza opzione per la loro imposizione) non legittimanti la deduzione dell’imposta precedente. I rapporti d’utilizzazione (determinati in base a una chiave di riparto conforme [art. 68 cpv 2 OIVA]) si presentano come segue:

Anno

Utilizzazione per prestazioni di consulenza

Utilizzazione per prestazioni di formazione senza opzione

Variazione in punti percentuali

2023

40 %

60 %

Base di partenza

2024

45 %

55 %

5

2025

41 %

59 %

4

2026

52 %

48 %

11

Lo scopo d’utilizzazione dell’immobile si è modificato negli anni in esame, ma in misura inferiore di 20 punti percentuali se raffrontato ogni volta con il corrispondente anno precedente. Quindi, al 1° gennaio degli anni dal 2024 al 2026 non si sono verificate modifiche d’utilizzazione fiscalmente rilevanti. Per questo periodo non vanno presi provvedimenti fiscali.

Calcolo della correzione della deduzione dell’imposta precedente (consumo proprio o sgravio fiscale successivo)
Quando si verifica una modifica d’utilizzazione fiscalmente rilevante (superamento del limite di tolleranza), per il calcolo della correzione della deduzione dell’imposta precedente va considerata la differenza fra i seguenti rapporti d’utilizzazione annui:

  • utilizzazione (quota di deduzione dell’imposta precedente) nell’anno in cui si verifica una modifica d’utilizzazione rilevante; e

  • utilizzazione dei singoli anni precedenti (anno con spese [di miglioria] fiscalmente rilevanti o anno dell’ultima modifica d’utilizzazione fiscalmente rilevante).

Per il calcolo delle correzioni della deduzione dell’imposta precedente (consumo proprio o sgravio fiscale successivo) si applicano le variazioni d’utilizzazione. Al 1° gennaio dell’anno della modifica d’utilizzazione, la correzione della deduzione dell’imposta precedente va calcolata sui valori attuali dell’imposta precedente annua gravante le spese fiscalmente rilevanti.