3.2.1 Passaggi volontari e obbligatori
Info IVA 12 · Aliquote saldo
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2025
AFC · Info IVA 12 · n. 3.2.1 · Italiano
Il passaggio dal metodo delle AS al metodo effettivo è possibile al più presto (art. 37 cpv. 4 LIVA):
dopo un periodo fiscale intero;
sempre solo all’inizio di un periodo fiscale.
Il passaggio al metodo di rendiconto effettivo è ammesso prima della scadenza dell’intero periodo fiscale, se il conteggio è effettuato con almeno un’aliquota autorizzata, adeguata dall’AFC senza che l’adeguamento sia riconducibile a una modifica delle aliquote di cui agli articoli 25 e 55 LIVA. In tal caso, il passaggio avviene al momento della modifica dell’AS (art. 81 cpv. 2 OIVA).
Esempio
L’iscrizione nel registro dei contribuenti IVA di Mario Esempio, che ha optato per il metodo di rendiconto delle AS, avviene il 1° settembre 2028. L’AFC modifica con effetto dal 1° gennaio 2029 le AS del settore con il quale Mario Esempio effettua i conteggi, senza che vi sia stata alcuna modifica dell’aliquota d’imposta. Di conseguenza, Mario Esempio può passare al metodo di rendiconto effettivo a partire dal 1° gennaio 2029.
Conseguenze del superamento del limite della cifra d’affari e/o del debito fiscale netto (art. 81 OIVA):
Se uno o entrambi i limiti fissati nell’articolo 37 capoverso 1 LIVA vengono superati nel corso di tre periodi fiscali consecutivi, all’inizio del quarto periodo fiscale è imperativo passare al metodo di rendiconto effettivo (art. 81 cpv. 3 OIVA). I limiti sono i seguenti:
5 024 000 franchi per le cifre d’affari imponibili o esenti dall’imposta;
108 000 franchi per il debito fiscale netto, calcolati moltiplicando le cifre d’affari lorde determinanti con le AS determinanti.
Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull’IVA (art. 81 OIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all’applicabilità temporale → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).