3.2.4 Debitori e creditori

Info IVA 12 · Aliquote saldo

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2025

AFC · Info IVA 12 · n. 3.2.4 · Italiano

(Art. 81 cpv. 5 OIVA)

Al momento del passaggio dal metodo delle AS al metodo effettivo non vanno effettuate correzioni d’imposta sui debitori e creditori, purché non si cambi simultaneamente il sistema di rendiconto conformemente all’articolo 39 LIVA (passaggio dal sistema secondo le controprestazioni convenute a quello secondo le controprestazioni ricevute o viceversa):

Metodo di rendiconto

Sistema di rendiconto

Correzioni

da

a

da

a

AS

effettivo

contropr. convenute

contropr. convenute

Nessuna correzione

Tutte le controprestazioni convenute a partire dalla data del passaggio vanno conteggiate all’aliquota legale. L’IVA fatturata al contribuente a partire dalla data del passaggio può essere dedotta a titolo d’imposta precedente.

AS

effettivo

contropr. ricevute

contropr. ricevute

Nessuna correzione

Tutte le controprestazioni ricevute a partire dalla data del passaggio vanno conteggiate all’aliquota legale. L’imposta precedente pagata a partire dalla data del passaggio può essere dedotta.

Se al momento del passaggio dal metodo delle AS al metodo effettivo si effettua simultaneamente un cambiamento del sistema di rendiconto conformemente all’articolo 39 LIVA, nell’ultimo periodo di rendiconto prima del passaggio vanno effettuate le seguenti correzioni:

Metodo di rendiconto

Sistema di rendiconto

Correzioni

da

a

da

a

AS

effettivo

contropr. convenute

contropr. ricevute

A partire dalla data del passaggio, tutte le entrate realizzate devono essere dichiarate con le corrispondenti aliquote legali.

Pertanto, l’IVA sulle posizioni debitori va corretta secondo il metodo delle AS alla data del passaggio, effettuando una deduzione dalle cifre 200, 322 e/o 323.

Addebito dell’imposta precedente sulle posizioni creditori alla data del passaggio alla cifra 415 del rendiconto semestrale, a condizione che si tratti di posizioni creditori, per le quali è possibile uno sgravio fiscale successivo conformemente alla cifra 3.2.3 (art. 81 cpv. 5 lett. a. OIVA).

La deduzione dell’imposta precedente è consentita per le fatture pagate dal contribuente dopo la data del passaggio, secondo il metodo di rendiconto effettivo.

Metodo di rendiconto

Sistema di rendiconto

Correzioni

da

a

da

a

AS

effettivo

contropr. ricevute

contropr. convenute

Dichiarazione dell’IVA sulle posizioni debitori alla data del passaggio al metodo delle AS, aggiungendo gli importi alle cifre 200, 322 e/o 323.

Nessuna correzione sulle posizioni creditori, ossia deduzione dell’imposta precedente per le fatture ricevute dal contribuente dopo la data del passaggio.

Esempio: correzione in caso di cambiamento simultaneo del metodo di rendiconto e del sistema di rendiconto
La Hirsch SA allestisce il rendiconto applicando due AS e il sistema secondo le controprestazioni ricevute. Nel secondo semestre del 2027 registra una cifra d’affari di 750 000 franchi realizzata con il commercio di materiali di costruzione (AS 2,1 %) e di 150 000 franchi realizzata con il commercio di concimi (AS 0,6 %). A partire dal 1° gennaio 2028 l’impresa passa al metodo di rendiconto effettivo e al sistema di rendiconto secondo le controprestazioni convenute.

Al 31 dicembre 2027, i debitori dell’impresa relativi al commercio di materiali di costruzione ammontano a 35 000 franchi e quelli relativi al commercio di concimi a 18 000 franchi.

I creditori per le spese del materiale ammontano invece a 17 000 franchi (aliquota normale) e i creditori per gli investimenti a 8000 franchi.

Le scorte di merci all’aliquota normale valutate al prezzo di costo ammontano a 32 430 franchi. Inoltre, i creditori per le spese per merci all’aliquota normale ammontano a 8648 franchi. Il valore delle merci che si trovano ancora nel deposito è pari a 6486 franchi. Al momento del cambiamento, nel deposito non vi sono concimi.

Oltre a ciò, gli ulteriori creditori ammontano a 16 250 franchi (tutti all’aliquota normale) e il credito relativo all’acquisto di un elevatore a forca a 21 620 franchi. Quest’ultimo è stato utilizzato già nel 2027.

Inoltre, nel 2025 è stato acquistato un autofurgone per 37 835 franchi. I restanti mezzi d’esercizio ancora disponibili hanno tutti più di cinque anni e risultano pertanto ammortizzati dal punto di vista fiscale.

Tutti i valori si intendono al lordo, ovvero IVA inclusa. L’impresa calcola i valori per il rendiconto S12/2027 come esposto di seguito:

[Illustrazione: nell’originale]

La dichiarazione delle cifre d’affari va effettuata per via elettronica nel complemento alla dichiarazione IVA (valido dall’1.1.2024), alla cifra 323 del rendiconto e applicando le relative AS.

Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull’IVA (art. 81 cpv. 5 OIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).