3.2.2 Termini

Info IVA 12 · Aliquote saldo

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2025

AFC · Info IVA 12 · n. 3.2.2 · Italiano

I contribuenti che intendono passare dal metodo delle AS al metodo di rendiconto effettivo devono notificarlo all’AFC entro 60 giorni dall’inizio del periodo fiscale, a partire dal quale vogliono conteggiare l’imposta secondo il metodo effettivo (art. 81 cpv. 1 OIVA).

In caso di notifica tardiva il passaggio non è autorizzato. Se si desidera un passaggio all’inizio del periodo fiscale successivo, occorre effettuare una nuova notifica.

Se uno o entrambi i limiti fissati all’articolo 37 capoverso 1 LIVA vengono superati per tre periodi fiscali consecutivi, occorre notificarlo all’AFC entro 60 giorni dalla scadenza del terzo periodo fiscale, dato che il cambiamento avviene all’inizio del quarto periodo fiscale. Se non si procede a tale notifica, l’AFC provvede a effettuare, con effetto retroattivo, il passaggio al metodo di rendiconto effettivo all’inizio del quarto periodo fiscale.

Precisazione della prassi (→ info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale) e

Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull’IVA (art. 79 cpv. 1 e art. 81 cpv. 3 OIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all’applicabilità temporale → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).