3.2.3 Correzioni sulle spese e sugli investimenti fiscalmente rilevanti

Info IVA 12 · Aliquote saldo

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2025

AFC · Info IVA 12 · n. 3.2.3 · Italiano

(Art. 81 cpv. 4 OIVA)

In caso di passaggio dal metodo di rendiconto delle AS al metodo effettivo, immediatamente dopo questo passaggio occorre effettuare le correzioni in funzione del valore attuale dei beni e delle prestazioni di servizi. Sono oggetto di tali correzioni:

  • le imposte precedenti dovute anteriormente nell’ambito del rendiconto con il metodo delle AS sulle spese e sugli investimenti fiscalmente rilevanti, e

  • eventuali quote corrette in seguito alle modifiche di utilizzazione o al cambiamento del metodo di rendiconto.

La rilevanza fiscale delle spese e degli investimenti è definita sulla base delle disposizioni in caso di modifiche d’utilizzazione (→ info IVA Modifiche d’utilizzazione). La correzione va effettuata in maniera analoga alle correzioni dell’imposta precedente in seguito a uno sgravio fiscale successivo (→ info IVA Modifiche d’utilizzazione).

Esempio
Dal 1° gennaio 2023, la Fiduciaria SA è iscritta nel registro dei contribuenti IVA e da allora applica il metodo delle AS. Nel corso del 2023 la Fiduciaria SA ha acquistato un’automobile nonché mobilio per un valore complessivo di 75 390 franchi (incl. 7,7 % IVA). Non è stato possibile fare valere le imposte precedenti per via dell’applicazione del metodo delle AS. Non sono stati effettuati ulteriori investimenti né sono state sostenute altre spese rilevanti per le correzioni. Il 1° gennaio 2026 la Fiduciaria SA passa al metodo di rendiconto effettivo. Occorre effettuare una correzione pari al valore delle imposte precedenti.

Prezzo d’acquisto IVA esclusa (in CHF)

Imposta precedente sul prezzo d’acquisto (in CHF)

Acquisti nel 2023

70 000

5 390

Ammortamenti per gli 2023 (= anno dell’utilizzazione) fino al 2025 (= ultimo anno trascorso): 3 anni al 20 % = 60 % di CHF 5390

- 3 234

Correzione a favore della Fiduciaria SA

2 156

La correzione di 2156 franchi deve essere dichiarata alla cifra 410 del rendiconto Q01/2026.

Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull’IVA (art. 81 cpv. 4 OIVA, applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).