4.9.1 Opzione nel settore immobiliare
Info IVA 17 · Prestazioni a rappresentanze diplomatiche e a organizzazioni…
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2025
AFC · Info IVA 17 · n. 4.9.1 · Italiano
(art. 150 OIVA)
L’imposizione volontaria delle prestazioni di cui all’articolo 21 capoverso 2 numeri 20 e 21 LIVA (ossia la vendita di un immobile al netto del valore del terreno o la locazione di immobili), è possibile, purché siano effettuate a favore di beneficiari istituzionali (→ cifra 2), indipendentemente dal fatto che il beneficiario istituzionale sia assoggettato all’imposta in territorio svizzero. Tale opzione è limitata a fondi e parti di fondi destinati a scopi amministrativi, segnatamente uffici, sale per conferenze, depositi e parcheggi, o utilizzati esclusivamente per la residenza del capo di una missione diplomatica, di una missione permanente o di un’altra rappresentanza presso organizzazioni intergovernative o di un posto consolare.
I contribuenti che applicano il metodo effettivo e optano per l’imposizione delle prestazioni di cui sopra (locazione o vendita di un immobile o di una parte di esso) dichiarano la cifra d’affari per la quale hanno optato alle cifre 200 e 205 del rendiconto IVA. Quindi riportano la medesima cifra d’affari alla cifra 220 del rendiconto. Sulla fattura destinata ai beneficiari istituzionali deve figurare l’annotazione «esente dall’IVA».
I contribuenti che applicano il metodo delle aliquote saldo o il metodo delle aliquote forfetarie non possono optare per l’imposizione delle prestazioni menzionate all’articolo 21 capoverso 2 numeri 20 e 21 LIVA. Per tale motivo, il prezzo di vendita o i redditi da locazione di un immobile o di una parte di esso sono da riportare alle cifre 200 e 230 del rendiconto.
In caso di vendita di un immobile occorre dichiarare il valore del terreno alle cifre 200 e 280 del rendiconto.
[Illustrazione: nell’originale] | Per il modo di procedere da parte dei contribuenti vedi cifra 5. |
[Illustrazione: nell’originale] | Per i moduli vedi cifra 6. |
Modifica della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull’IVA (art. 150 OIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).