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Consultazione 1997/17: Legge federale sulla fusione, la scissione e la transformazione di soggetti giuridici · 42 pagine

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5 Se il contratto di fusione prevede solamente un’indennità, la decisione di fusione deve essere approvata da tutti i soci del soggetto giuridico trasferente.

6 Qualora dalla fusione risulti una modifica dello scopo per i soci del soggetto giuridico trasferente e, in virtù di disposizioni legali o statutarie, per modificare lo scopo sociale occorra una maggioranza diversa da quella necessaria per la decisione di fusione, quest’ultima deve soddisfare le due esigenze di maggioranza.

Art. 19 Atto pubblico

La decisione di fusione richiede un atto pubblico.

Art. 20 Iscrizione nel registro di commercio

1 Quando la decisione di fusione è stata presa da tutti i soggetti giuridici che vi partecipano, gli organi di direzione o d’amministrazione di questi soggetti devono chiedere l’iscrizione della fusione all’ufficio del registro di commercio.

2 Se il soggetto giuridico assuntore deve aumentare il suo capitale a causa della fusione, vanno parimenti sottoposti all’ufficio del registro di commercio lo statuto modificato e i necessari accertamenti relativi all’aumento del capitale (art. 652g CO).

3 Il soggetto giuridico trasferente è cancellato d’ufficio all’atto dell’iscrizione della fusione nel registro di commercio.

Art. 21 Validità giuridica

Con l’iscrizione nel registro di commercio la fusione acquisisce validità giuridica. A tale data tutti gli attivi e i passivi del soggetto giuridico trasferente sono trasferiti per legge al soggetto giuridico assuntore.

Art. 22 Pubblicazione

La decisione di fusione deve essere pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. La pubblicazione deve informare i creditori sui loro diritti secondo l’articolo 25 capoverso 1.

Sezione 6: Fusione agevolata di società di capitali