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Consultazione 1997/17: Legge federale sulla fusione, la scissione e la transformazione di soggetti giuridici · 42 pagine

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1 I creditori dei soggetti giuridici che partecipano alla fusione possono chiedere, entro tre mesi dalla pubblicazione della decisione di fusione, che il soggetto giuridico assuntore garantisca i loro crediti. L’obbligo di prestare garanzia si estingue, se il soggetto giuridico prova che l’adempimento dell’obbligazione non è pregiudicato dalla fusione.

2Invece di prestare garanzia il soggetto giuridico che vi è tenuto può adempiere l’obbligazione, nella misura in cui questo non pregiudichi gli altri creditori.

Art. 26 Responsabilità personale dei soci

1 I soci del soggetto giuridico trasferente che rispondevano dei debiti di questo prima della fusione, restano tenuti di rispondere dei debiti contratti prima della pubblicazione della decisione di fusione o la cui causa risale a un periodo anteriore a tale data.

2 I diritti che risultano dalla responsabilità personale dei soci per i debiti del soggetto giuridico trasferente si prescrivono al più tardi cinque anni dopo la pubblicazione della decisione di fusione. Se il credito diventa esigibile dopo tale pubblicazione, la prescrizione comincia a decorrere con l’esigibilità. La limitazione della responsabilità personale non si applica ai soci che assumono una responsabilità personale anche per i debiti del soggetto giuridico assuntore.

3 Per le obbligazioni di prestito e le altre obbligazioni oggetto di pubblica emissione, la responsabilità sussiste finché siano state rimborsate, tranne se il prospetto prevede altrimenti. Sono fatte salve le disposizioni sulla comunione degli obbligazionisti per le obbligazioni di prestito secondo gli articoli 1157 segg. del Codice delle obbligazioni.

Sezione 8: Disposizioni particolari sulla fusione di associazioni

Art. 27 Agevolazioni della fusione tra associazioni

1 Gli articoli 9, 13 lettere b-e, 14, 15, 17, 19, 20, 23, 24 e 91 non si applicano alla fusione tra associazioni.

2 L’articolo 20 si applica alle associazioni iscritte nel registro di commercio.

3 Gli articoli 21 e 22 si applicano se una delle associazioni che partecipano alla fusione è iscritta nel registro di commercio. Negli altri casi la fusione acquisisce validità giuridica dal momento in cui tutte le associazioni hanno adottato la decisione di fusione.

Art. 28 Deposito del contratto di fusione e diritto di consultazione