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Consultazione 1997/17: Legge federale sulla fusione, la scissione e la transformazione di soggetti giuridici · 42 pagine

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4 Ai creditori che ne fanno richiesta deve essere concessa la consultazione dei conti annuali e dei rapporti annuali relativi agli ultimi tre esercizi contabili nonché, se del caso, il bilancio intermedio. Le copie di tali documenti vanno messe gratuitamente a loro disposizione.

5 Ciascuno dei soggetti giuridici partecipanti alla fusione deve informare sul deposito del contratto di fusione e sulla possibilità di consultazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.

Sezione 5: Decisione di fusione e iscrizione nel registro di commercio

Art. 18 Decisione di fusione

1 L’organo superiore di direzione o d’amministrazione delle società di capitali, delle società cooperative e delle associazioni deve sottoporre il contratto di fusione all’assemblea generale per decisione. Occorrono le seguenti maggioranze:

a. per le società anonime e le società in accomandita per azioni, almeno due terzi dei voti

attribuiti alle azioni rappresentate all’assemblea generale e la maggioranza assoluta del loro valore nominale;

b. per una società di capitali assunta da una società cooperativa, l’approvazione di tutti gli

azionisti, rispettivamente di tutti i soci nel caso di una società a garanzia limitata;

c. per le società a garanzia limitata, almeno tre quarti di tutti i soci che devono inoltre

rappresentare almeno tre quarti del capitale sociale;

d. per le società cooperative i tre quarti almeno dei voti emessi oppure, in caso di

introduzione o di estensione dell'obbligo d'eseguire versamenti suppletivi o della responsabilità personale, i tre quarti almeno dell’insieme dei soci;

2 Per le società in nome collettivo e in accomandita occorre che il contratto di fusione sia approvato da tutti i soci. Il contratto di società può tuttavia disporre che è sufficiente l'approvazione dei tre quarti dei soci.

3 Qualora una società in accomandita per azioni assuma un altro soggetto giuridico, oltre alle maggioranze di cui al capoverso 1 lettera a occorre l’approvazione scritta di tutti i soci illimitatamente responsabili.

4 Qualora una società a garanzia limitata assuma una società anonima o una società in accomandita per azioni, introducendo per queste l’obbligo di eseguire versamenti suppletivi, occorre l’approvazione di tutti gli azionisti.