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Consultazione 1997/17: Legge federale sulla fusione, la scissione e la transformazione di soggetti giuridici · 42 pagine

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Art. 61 Conferma del rispetto delle disposizioni sulla protezione dei creditori

I soggetti giuridici che partecipano alla scissione devono far confermare il rispetto delle disposizioni sulla protezione dei creditori da un revisore particolarmente qualificato.

Sezione 7: Iscrizione nel registro di commercio

Art. 62 Iscrizione nel registro di commercio

1 Non appena sono disponibili la decisione di scissione e la conferma di cui all’articolo 61, l’organo superiore di direzione o d’amministrazione deve chiedere l’iscrizione della scissione all’ufficio del registro di commercio.

2 Se il soggetto giuridico trasferente deve diminuire il suo capitale a causa della scissione, vanno sottoposti all’ufficio del registro di commercio anche gli statuti modificati.

3 In caso di divisione il soggetto giuridico trasferente è cancellato d’ufficio dal registro di commercio con l’iscrizione della scissione.

Art. 63 Validità giuridica

La scissione acquisisce validità giuridica con l’iscrizione nel registro di commercio. A tale data tutti gli attivi e i passivi figuranti nell’inventario sono trasferiti per legge al soggetto giuridico assuntore.

Art. 64 Pubblicazione

La decisione di scissione è pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.

Sezione 8: Disposizioni particolari per la scissione di istituti di previdenza

Art. 65 Protezione degli assicurati

In caso di scissione di istituti di previdenza, devono essere salvaguardati lo statuto giuridico e i diritti degli assicurati.