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Consultazione 1997/17: Legge federale sulla fusione, la scissione e la transformazione di soggetti giuridici · 42 pagine
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3 Una società in accomandita può trasformarsi in:
a. una società di capitali;
b. una società in nome collettivo.
4 Una società cooperativa può trasformarsi in:
a. una società di capitali;
b. un’associazione se non dispone di capitale sociale.
5 Un’associazione iscritta nel registro di commercio può trasformarsi in una società cooperativa.
6 Agli istituti di diritto pubblico si applicano le disposizioni particolari della presente legge.
Art. 70 Regolamentazione speciale per la trasformazione di società in nome collettivo e in accomandita
1 Una società in nome collettivo può trasformarsi in una società in accomandita se:
a. un accomandante entra nella società in nome collettivo;
b. un socio diventa accomandante.
2 Una società in accomandita può trasformarsi in una società in nome collettivo se:
a. tutti gli accomandanti recedono dalla società;
b. tutti gli accomandanti diventano soci illimitatamente responsabili.
3 È fatta salva la continuazione di una società in nome collettivo o in accomandita come ditta individuale secondo l’articolo 579 del Codice delle obbligazioni.
4 Le disposizioni del presente capitolo non si applicano alla trasformazione secondo il presente articolo.
Sezione 2: Quote e diritti sociali
Art. 71 Salvaguardia delle quote e dei diritti sociali
1 Nell’ambito della trasformazione vanno salvaguardati le quote e i diritti sociali dei soci.