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Consultazione 1997/17: Legge federale sulla fusione, la scissione e la transformazione di soggetti giuridici · 42 pagine

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3 Una società in accomandita può trasformarsi in:

a. una società di capitali;

b. una società in nome collettivo.

4 Una società cooperativa può trasformarsi in:

a. una società di capitali;

b. un’associazione se non dispone di capitale sociale.

5 Un’associazione iscritta nel registro di commercio può trasformarsi in una società cooperativa.

6 Agli istituti di diritto pubblico si applicano le disposizioni particolari della presente legge.

Art. 70 Regolamentazione speciale per la trasformazione di società in nome collettivo e in accomandita

1 Una società in nome collettivo può trasformarsi in una società in accomandita se:

a. un accomandante entra nella società in nome collettivo;

b. un socio diventa accomandante.

2 Una società in accomandita può trasformarsi in una società in nome collettivo se:

a. tutti gli accomandanti recedono dalla società;

b. tutti gli accomandanti diventano soci illimitatamente responsabili.

3 È fatta salva la continuazione di una società in nome collettivo o in accomandita come ditta individuale secondo l’articolo 579 del Codice delle obbligazioni.

4 Le disposizioni del presente capitolo non si applicano alla trasformazione secondo il presente articolo.

Sezione 2: Quote e diritti sociali

Art. 71 Salvaguardia delle quote e dei diritti sociali

1 Nell’ambito della trasformazione vanno salvaguardati le quote e i diritti sociali dei soci.