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Consultazione 1997/17: Legge federale sulla fusione, la scissione e la transformazione di soggetti giuridici · 42 pagine
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L’organo superiore di direzione o d’amministrazione deve chiedere l’iscrizione della trasformazione all’ufficio del registro di commercio.
Art. 82 Validità giuridica
La trasformazione acquisisce validità giuridica con l’iscrizione nel registro di commercio.
Art. 83 Pubblicazione
La decisione di trasformazione va pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.
Sezione 6: Protezione dei creditori
Art. 84 Responsabilità personale dei soci
L’articolo 26 si applica per analogia alla responsabilità personale dei soci.
Capitolo 5: Istituti di diritto pubblico
Art. 85 Fusione e trasformazione
1 Un istituto di diritto pubblico può:
a. trasferire il suo patrimonio mediante fusione a una società di capitali, una società
cooperativa, un’associazione o una fondazione;
b. trasformarsi in una società di capitali, una società cooperativa, un’associazione o una
fondazione.
2L’istituto di diritto pubblico deve redigere un inventario degli oggetti del patrimonio attivo e passivo che rientrano nella fusione o nella trasformazione.