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Consultazione 1997/17: Legge federale sulla fusione, la scissione e la transformazione di soggetti giuridici · 42 pagine
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2 L’azione per il controllo della salvaguardia di quote e diritti sociali non impedisce la validità giuridica della fusione, della scissione o della trasformazione.
Sezione 4: Contestazione delle decisioni di fusione, scissione e trasformazione
Art. 92 Principio
1 Se le disposizioni della presente legge sono lese, i soci dei soggetti giuridici partecipanti che hanno votato contro la fusione, la scissione o la trasformazione possono contestare la decisione entro due mesi dalla sua pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. Se non occorre una pubblicazione, il termine decorre dalla decisione.
2 I soci possono contestare la decisione anche se è stata adottata dall’organo superiore di direzione o d’amministrazione.
Art. 93 Conseguenze di un vizio
1 Se un vizio può essere sanato, il tribunale accorda un termine a tal fine ai soggetti giuridici interessati.
2 Se un vizio non è sanato nel termine accordato a tal fine o se non può essere sanato, il tribunale annulla la decisione e ordina i provvedimenti necessari.
Sezione 5: Responsabilità
Art. 94 Responsabilità e legittimazione attiva
1 Tutte le persone che si occupano della fusione, della scissione o della trasformazione sono responsabili, sia nei confronti dei soggetti giuridici sia nei confronti dei singoli soci e dei creditori, del danno loro cagionato mediante la violazione, intenzionale o dovuta a negligenza, degli obblighi loro incombenti. È fatta salva la responsabilità dei promotori.
2 Tutti i revisori che si occupano della verifica della fusione, della scissione o della trasformazione sono responsabili, sia nei confronti dei soggetti giuridici sia nei confronti dei singoli soci e dei creditori, del danno loro cagionato mediante la violazione, intenzionale o dovuta a negligenza, degli obblighi loro incombenti.
3 Alle pretese dei soci si applica l’articolo 756 del Codice delle obbligazioni.