Rapporto esplicativo

Consultazione 1997/17: Legge federale sulla fusione, la scissione e la transformazione di soggetti giuridici · 79 pagine

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D’altronde l’articolo 8 capoverso 2 prevede la possibilità di rinunciare completamente all’attribuzione di quote e diritti sociali e di prevedere unicamente il versamento di un’indennità ai soci del soggetto giuridico trasferente. In tale caso il contratto di fusione deve essere approvato dall’insieme dei soci del soggetto giuridico trasferente secondo l’articolo 18 capoverso 5. Tale soluzione accorda la priorità al principio dell’autonomia contrattuale in caso di decisione di fusione adottata all’unanimità dei soci e di trasferire il patrimonio di un soggetto giuridico mediante successione a titolo universale in deroga al principio della continuità del societariato.

L’indennità può consistere in una prestazione pecuniaria o in ogni altro tipo di prestazione patrimoniale (tranne le quote sociali del soggetto giuridico assuntore).

Sezione 3: Aumento del capitale, costituzione e bilancio intermedio

Art. 9 Aumento del capitale in caso di fusione mediante incorporazione

Fatta salva un’eventuale indennità, la fusione avviene contro attribuzione di quote o di diritti sociali del soggetto assuntore. In caso di incorporazione di un soggetto giuridico da parte di una società di capitali, quest’ultima deve immediatamente procedere ad un aumento di capitale nella misura necessaria a tutelare i diritti dei soci del soggetto giuridico trasferente secondo l’articolo 7. L’importo dell’aumento di capitale necessario può ugualmente dipendere dal fatto che il soggetto giuridico assuntore stesso possiede quote del soggetto giuridico trasferente o quote proprie, oppure il soggetto giuridico trasferente possiede quote del soggetto giuridico assuntore o quote proprie. In questi casi, è possibile rinunciare nella stessa proporzione all’aumento di capitale. Fatti salvi i presenti casi, è imperativo che la società di capitali assuntrice aumenti il suo capitale, anche al fine di proteggere gli interessi dei creditori.

Se il contratto di fusione prevede un diritto d’opzione tra l’attribuzione di quote sociali e un’indennità (art. 8 cpv. 1), l’aumento condizionale di capitale (art. 653 CO) permette alla società anonima assuntrice di tener conto dell’incertezza riguardo all’importo dell’aumento di capitale necessario. Per tale motivo l’articolo 9 cpv. 2 prevede che l’articolo 651 capoverso 2 del Codice delle obbligazioni, che limita l’importo massimo dell’aumento di capitale alla metà del capitale azionario esistente, non è applicabile alla fusione

L’articolo 9 capoverso 2 dovrebbe permettere di risolvere una controversia dottrinale, esso prevede che le disposizioni sui conferimenti in natura (cfr. segnatamente l’art. 634 CO) non si applicano nell’ambito della fusione. Viste le esigenze di un rapporto di fusione (art. 9) e di una verifica del contratto di fusione, sarebbe superfluo applicare le prescrizioni relative ai conferimenti in natura.

Art. 10 Nuova costituzione in caso di fusione mediante combinazione